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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17515/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari denunciando, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp, la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla quantificazione della pena. In sintesi: pur avendo la Corte di appello escluso l'aggravante delle 'più persone riunite' e ritenuto l'attenuante dell'art. 62 n. 6, ha confermato per il reato più grave (tentata estorsione) la stessa pena base (anni 4) che il Tribunale aveva quantificato invece considerando il reato pluriaggravato (con recidiva e più persone riunite). Il ricorrente contestava l'assenza di una motivazione adeguata che giustificasse l'identica determinazione della pena base nonostante il diverso quadro aggravatorio e la non esplicita e coerente valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte di appello manifestamente illogica e insufficiente in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, affinché venga rideterminato il trattamento sanzionatorio con adeguata e puntuale motivazione, tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti e dei principi giuridici richiamati nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione rilevanti: violazione di norme che disciplinano la determinazione della pena e motivazione manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che il motivo prospettato rientrasse in tali fattispecie

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha rilevato violazione o insufficiente applicazione dei criteri motivazionali richiesti per la quantificazione della pena

  • art. 628 cod. pen.

    Aggravante delle 'più persone riunite'; la Corte di appello ha escluso tale aggravante rispetto al primo grado, ciò incidendo sulla determinazione della pena

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva qualificata; il primo grado l'aveva ritenuta, ma in appello pare sia stata implicitamente esclusa o non valorizzata, con effetti sulla quantificazione della pena

  • art. 63 cod. pen.

    Regola il concorso di circostanze ad effetto speciale e la sterilizzazione reciproca; il primo giudice aveva applicato l'aumento solo per l'aggravante delle più persone riunite in applicazione di tale norma

  • art. 62 cod. pen.

    Attenuante generica rilevata dalla Corte di appello; la valutazione della misura dell'attenuante e il suo rapporto con eventuale recidiva sono stati punti centrali della controversia

  • art. 81 cod. pen.

    Aumento per la continuazione; applicato dalla Corte territoriale in relazione al concorso di reati, e discusse le modalità di calcolo dell'aumento

  • art. 69 cod. pen.

    Regole sull'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti (recidiva); la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione di tale principio in appello fosse rilevante

  • artt. 56, 629, 582, 585, 110 cod. pen.

    Individuano i reati e il concorso di persone nei reati contestati (tentata estorsione, lesioni, concorso); citati per ricostruire il compendio delittuoso oggetto del giudizio

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative al contraddittorio scritto e alla trattazione orale; il procedimento si è svolto per contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale

Massime di principio

  • La determinazione della pena è esercizio di discrezionalità vincolata: il giudice deve sempre motivare in modo adeguato la scelta del quantum pena, specialmente quando le circostanze di fatto o di diritto cambiano rispetto al giudizio di primo grado.
  • Se l'appello esclude aggravanti attribuite in primo grado (o introduce attenuanti), la Corte d'appello deve esplicitare come tali variazioni incidano sulla pena base; non è ammissibile lasciare la medesima pena base senza adeguata giustificazione.
  • La valutazione della recidiva e delle attenuanti richiede coerenza: quando sussiste recidiva qualificata il giudice deve valutare l'eventuale equivalenza con le attenuanti (art. 69) e spiegare la scelta di sterilizzazione o di compensazione normativa (art. 63 comma 4).
  • In caso di concorso di reati e applicazione della continuazione, il criterio di aumento deve essere motivato con riferimento alla gravità complessiva delle condotte e alle regole di legge (art. 81), mostrando i calcoli e le ragioni per l'entità dell'aumento.
  • La Cassazione è pronta ad annullare e rinviare quando la motivazione del trattamento sanzionatorio è contraddittoria o manifestamente illogica; pertanto, in simili casi difesa e pubblico ministero devono sollecitare chiarimenti motivazionali o impugnare per cassazione.
  • Indicazioni pratiche per il giudice in sede di riforma del trattamento sanzionatorio: (a) rilevare espressamente tutte le circostanze considerate o esclusi, (b) indicare la pena base e spiegare ogni aumento o diminuzione con riferimento normativo, (c) chiarire il rapporto tra recidiva e attenuanti, (d) documentare i calcoli degli aumenti per continuazione o altre forme di cumulo.

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