Sentenza del 21/02/2017 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Proposizione dell'appello - Soggetto non legittimato - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente per tardività della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che la notifica effettuata alla società debitrice principale fosse idonea a interrompere la decadenza anche nei confronti dell'ex socia coobbligata solidale. La contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che la questione riguardasse esclusivamente l'attività dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato a contestare la tardività della notifica della cartella.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, avendo la sentenza di primo grado accolto il ricorso per tardività della notifica della cartella, l'unico soggetto legittimato a impugnarla fosse Equitalia, agente della riscossione, che non aveva proposto appello neppure incidentale. L'Agenzia delle Entrate è stata quindi dichiarata priva di legittimazione passiva rispetto alla questione della tardività della notifica e il merito della vicenda non è stato esaminato. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente per euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede".
La norma disciplina i destinatari della notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, nella sentenza non è stata esaminata nel merito la questione se la notifica alla società fosse sufficiente a produrre effetti nei confronti dell'ex socia, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 2304 del codice civile
Preventiva escussione del patrimonio sociale.
La disposizione è stata richiamata da Equitalia in relazione alla responsabilità dei soci della società in nome collettivo, ma la sentenza non ha esaminato la questione nel merito.
Art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997
La contribuente ha richiamato la possibilità, per l'Amministrazione, di porre i debiti fiscali della società a carico del soggetto subentrante in presenza dei presupposti previsti dalla norma; il punto non è stato deciso.
Artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, nella formulazione ratione temporis applicabile
Sono stati richiamati per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione a causa della tardiva notifica della cartella. La questione sostanziale non è stata scrutinata per l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare una sentenza deve essere valutata in relazione alla specifica censura e all'atto contestato: se la contestazione riguarda un vizio imputabile all'agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate non può sostituirsi a quest'ultimo nell'impugnazione.
- Quando una sentenza di primo grado accoglie il ricorso per tardività o irregolarità della notifica della cartella, l'agente della riscossione, quale autore della notifica, deve proporre tempestivamente appello, anche incidentale; in mancanza, l'impugnazione dell'ente impositore può essere dichiarata inammissibile.
- La sentenza non stabilisce in via generale se la notifica della cartella alla società produca effetti automaticamente anche nei confronti dell'ex socio solidalmente responsabile: tale questione rimane da valutare in concreto, alla luce delle norme applicabili, delle date di uscita dalla società e dei termini di decadenza.
- È essenziale distinguere tra vizi della pretesa tributaria, normalmente riferibili all'ente impositore, e vizi della riscossione o della notifica, normalmente riferibili all'agente della riscossione, perché da tale distinzione dipendono legittimazione passiva e legittimazione a impugnare.
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