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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26842/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificatagli nel 2008, con cui gli veniva richiesto il pagamento di debiti fiscali della società in nome collettivo di cui era socio, sulla base di una precedente cartella notificata alla società nel 2003. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la commissione tributaria regionale aveva confermato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica del 2008 ai soci fosse tardiva e che quella del 2003 alla società non fosse idonea a produrre effetti nei confronti del socio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 c.c., sostenendo: 1) che i crediti erariali per Irpef e Irap si prescrivono nel termine ordinario decennale e non nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.; 2) che la notifica della cartella alla società di persone interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci, in ragione della loro responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla prescrizione, affermando che per i crediti erariali relativi a Irpef e Irap opera il termine ordinario decennale, non quello quinquennale per le prestazioni periodiche, e che la CTR aveva errato nel ritenere maturata la prescrizione in un tempo inferiore al decennio. Ha inoltre accolto la censura sull’efficacia interruttiva della notifica alla società, ribadendo che, nelle società di persone, il socio risponde delle obbligazioni sociali anche tributarie e che, pertanto, la notificazione della cartella alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti del socio ai sensi dell’art. 1310 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    norma processuale invocata come vizio di legittimità per violazione di legge sostanziale

  • art. 1310 c.c.

    la notifica dell’atto al coobbligato principale spiega effetti interruttivi anche verso i condebitori solidali

  • art. 2291 c.c.

    responsabilità solidale ed illimitata

    nelle società di persone il socio risponde delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie

  • art. 2267 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2291 c.c. per fondare la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    non applicabile ai crediti erariali per Irpef e Irap, poiché non si tratta di prestazioni periodiche in senso utile a fondare la prescrizione quinquennale

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario decennale di prescrizione applicabile in mancanza di una disciplina speciale più breve

Massime di principio

  • I crediti erariali relativi a Irpef e Irap, in assenza di una previsione speciale più breve, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • L’obbligazione tributaria non perde la propria autonomia per il solo fatto di avere cadenza annuale: il singolo debito d’imposta deriva da autonome valutazioni dei presupposti impositivi e non è legato ai precedenti pagamenti in modo tale da ricadere automaticamente nell’art. 2948, n. 4, c.c.
  • Nelle società di persone il socio è responsabile anche delle obbligazioni sociali aventi fonte nella legge, comprese quelle tributarie; perciò la notifica dell’atto impositivo alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci.
  • Ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione verso i coobbligati solidali opera il principio per cui l’atto notificato a uno dei debitori solidali produce effetto anche rispetto agli altri, quando la responsabilità solidale sia giuridicamente configurabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioObbligazioni solidaliSocietà di persone
RamiTributiObbligazioniSocietario
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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