Sentenza del 03/08/2016 n. 16180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, sostenendo che i fabbricati fossero rurali e strumentali all'attività agricola di manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci e, quindi, esenti dall'imposta. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'applicabilità retroattiva della procedura introdotta dal D.L. n. 70 del 2011 per il riconoscimento delle categorie catastali A/6 o D/10 e, dall'altro, che la ruralità dovesse essere valutata in concreto, indipendentemente dalla categoria catastale D/8.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso. Ha confermato che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, per beneficiare dell'esenzione ICI il fabbricato deve risultare catastalmente classificato come rurale, in categoria A/6 o D/10, oppure il contribuente deve aver impugnato il classamento errato. Poiché gli immobili erano accatastati in categoria D/8 e la domanda di variazione catastale era stata presentata il 30 settembre 2011, la procedura retroattiva poteva produrre effetti solo per il quinquennio precedente, dal 30 settembre 2006, e non per l'anno d'imposta 2005. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a
La norma, come interpretata dalla giurisprudenza, consente l'esenzione ICI per gli immobili rurali quando ricorrono i presupposti normativi e catastali richiesti.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Individua i requisiti sostanziali di ruralità degli immobili, inclusa la strumentalità rispetto all'attività agricola.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
È stato interpretato nel senso che l'esenzione ICI richiede, in linea generale, l'iscrizione catastale dell'immobile nella categoria rurale A/6 o D/10; in caso di diversa classificazione, il contribuente deve impugnare il classamento.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106 del 2011
Ha introdotto una procedura speciale per il riconoscimento catastale della ruralità con effetti retroattivi, subordinata alla presentazione tempestiva della domanda e dell'autocertificazione dei requisiti.
D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14 del 2012
Ha salvaguardato gli effetti delle domande di variazione catastale presentate entro il 30 giugno 2012, anche oltre i termini originari.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Ha chiarito che le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono gli effetti del riconoscimento della ruralità dal quinto anno antecedente alla domanda.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, non è soggetto all'imposta.
Ha stabilito il principio secondo cui la classificazione catastale costituisce il presupposto formale decisivo per l'esenzione, salvo impugnazione del classamento.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: occorre normalmente anche la corretta classificazione catastale nella categoria A/6 o D/10.
- Se un immobile con caratteristiche di ruralità è accatastato in una categoria diversa, il contribuente deve contestare tempestivamente l'atto di classamento; in mancanza, l'immobile resta assoggettato all'ICI.
- Le procedure normative di variazione catastale possono riconoscere retroattivamente la ruralità, ma solo nei limiti temporali stabiliti dalla legge, generalmente entro il quinquennio anteriore alla domanda.
- Una domanda presentata nel 2011 non può produrre effetti retroattivi per un'annualità anteriore al quinquennio previsto, come il 2005 nel caso esaminato.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la categoria catastale, la data e il contenuto della domanda di variazione, la continuità dei requisiti di ruralità e l'eventuale tempestiva impugnazione del classamento.
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