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Sentenza

Sentenza del 07/09/2015 n. 3740 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

SPESE DI GIUDIZIO - Compensazione delle spese processuali - Ipotesi - Cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela - Compensazione - Non ammessa - Ragione - Illegittimità dell'atto sin dalla sua emanazione - Rileva - Applicazione del principio di soccombenza virtuale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato un avviso di accertamento chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio l'Ufficio ha ritirato l'atto in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere. La questione residua riguardava quindi la ripartizione delle spese processuali e, in particolare, se queste potessero essere compensate tra le parti.

La decisione

La compensazione delle spese è stata ritenuta non ammissibile. L'annullamento in autotutela è dipeso da una manifesta illegittimità dell'avviso già esistente al momento della sua emanazione, circostanza desumibile anche dalla rapidità con cui l'Ufficio ha provveduto al ritiro. È stato quindi applicato il principio della soccombenza virtuale: pur essendo cessata la materia del contendere, l'Amministrazione deve essere considerata virtualmente soccombente e sopportare le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Principio di soccombenza virtuale

    Quando il giudizio si estingue o diventa improcedibile per il venir meno dell'atto impugnato, il giudice può valutare quale parte sarebbe risultata soccombente se il processo fosse proseguito. Se l'annullamento in autotutela dipende da un'illegittimità originaria dell'atto, le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione.

  • Cessazione della materia del contendere

    L'annullamento dell'atto impugnato in autotutela elimina l'oggetto della controversia, ma non determina automaticamente la compensazione delle spese; il giudice deve comunque valutare la ragione sostanziale che ha portato alla cessazione del giudizio.

  • Compensazione delle spese processuali

    La compensazione non è giustificata quando il ritiro dell'atto riconduce a una manifesta illegittimità originaria imputabile all'Ufficio. L'annullamento non può quindi diventare un motivo per evitare la condanna alle spese.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali.
  • Se l'Amministrazione ritira un atto manifestamente illegittimo sin dall'origine, può essere considerata virtualmente soccombente e condannata al pagamento delle spese.
  • La rapidità dell'annullamento da parte dell'Ufficio può costituire un elemento indicativo del riconoscimento dell'illegittimità dell'atto.
  • Per stabilire chi debba sostenere le spese, occorre valutare quale parte avrebbe probabilmente vinto il giudizio se questo fosse proseguito.
  • La cessazione della materia del contendere risolve l'oggetto principale della causa, ma non elimina la necessità di decidere sulla regolazione delle spese.

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