Cassazione Penale, Sentenza n. 17827/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione: 1) rispetto alla bancarotta patrimoniale distrattiva contestata, censura per l'esiguità delle disponibilità della società, per il scarso valore dell'autovettura e per la presunta carenza del dolo; 2) rispetto alla bancarotta documentale per sottrazione delle scritture, dedotta carenza del dolo specifico; 3) rispetto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, dedotta mancanza di elementi che dimostrassero la conoscenza delle cartelle esattoriali e quindi la volontà dolosa di sottrarsi al pagamento di imposte e contributi.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha confermato la condanna di Massimo Gagliardi per: bancarotta patrimoniale per distrazione (distrazione di tutti i beni riferibili alla fallita, accertata tramite le appostazioni di bilancio e l'irreperibilità dei beni e dell'amministratore), bancarotta documentale per sottrazione delle scritture (dolo specifico ritenuto dimostrato in combinazione con altri indici di fraudolenza, quali la distrazione dei beni e l'irreperibilità dell'amministratore) e bancarotta impropria da operazioni dolose (sistematici omissioni di versamento di imposte e contributi dal 2009, ritenute espressione di strategia aziendale preordinata). La Corte ha chiarito che lo scarso valore dei beni non esclude il reato ma può influire solo sul trattamento sanzionatorio; che la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni risultanti dalle scritture; che per la distrazione è sufficiente il dolo generico mentre per la bancarotta documentale può essere richiesto dolo specifico, ma questo può essere desunto dall'insieme degli indici. Segue condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato nel senso che dalla mancata giustificazione del mancato rinvenimento di beni societari può desumersi una presunzione di distrazione dolosa, rilevante ai fini probatori
art. 8, comma 3, legge fallimentare
posto a fondamento dell'obbligo di verità dell'imprenditore/ fallito circa la destinazione dei beni, cui la giurisprudenza collega l'onere di fornire spiegazioni sulla destinazione dei beni non rinvenuti
Massime di principio
- La distrazione di beni dal patrimonio societario si configura anche se i beni hanno scarso valore: l'entità non esclude il reato ma può incidere solo sul trattamento sanzionatorio.
- La prova della distrazione può essere desunta dalle scritture contabili e dal mancato rinvenimento dei beni: se il curatore non trova quanto risultante dal bilancio e l'amministratore non giustifica la destinazione, può formarsi una presunzione di distrazione.
- In caso di mancato rinvenimento di beni, l'onere di spiegare la destinazione spetta all'amministratore/fallito in ragione dell'obbligo di verità previsto dalla legge fallimentare.
- Per la bancarotta patrimoniale distrattiva è sufficiente il dolo generico: è rilevante la consapevolezza che le operazioni sul patrimonio possano arrecare danno ai creditori, non la volontà specifica di causare il fallimento.
- Per la bancarotta documentale può essere richiesto il dolo specifico, ma il dolo può essere desunto da elementi indiziari (ad es. distrazione di beni e irreperibilità dell'amministratore) integrati insieme.
- La sistematica e protratta omissione del versamento di imposte e contributi può integrare un'operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta impropria, quando renda prevedibile il dissesto aziendale.
- L'irreperibilità dell'amministratore è un indizio di fraudolenza significativo se accompagnato da altri elementi (es. distrazione di beni, assenza di scritture), potendo contribuire a desumere il dolo.
- Quando vi sia una doppia conforme di merito (prime due decisioni che si integrano), la Cassazione valuta congiuntamente le motivazioni di entrambi i gradi: il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le pronunce.
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