Cassazione Penale, Ordinanza n. 27817/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 18/09/2025, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato. In concreto, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e a contestare la ricostruzione dei giudici di merito circa la condotta tenuta dall'imputato, ritenuta fraudolenta perché caratterizzata dall'aver rassicurato la vittima sull'autenticità di assegni, presentandosi come importante imprenditore e vantando conoscenze nel settore, così da carpirne la fiducia, incidere sulla volontà negoziale e procurarsi un ingiusto profitto con danno della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non individuassero specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, ma si risolvessero in una richiesta di rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte richiama il delitto di truffa come reato contestato e valorizza, ai fini della conferma della decisione di merito, la presenza di artifizi/raggiri idonei a carpire la fiducia della vittima, determinarne la volontà negoziale e provocare danno con conseguimento di un ingiusto profitto.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione delle risultanze probatorie, salvo che il ricorrente individui specifici travisamenti di emergenze processuali già esaminate dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto per ottenere un nuovo esame del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla sussistenza del reato.
- Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta può essere integrata da artifizi e raggiri consistenti nel presentarsi con qualità personali false o nel rappresentare circostanze idonee a rassicurare la vittima e a influenzarne la volontà negoziale, con conseguente profitto ingiusto e danno al soggetto passivo.
Come è indicizzato
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