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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18494 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativi a più annualità, deducendo il difetto di notifica delle rendite catastali definitive, il difetto di motivazione degli atti e la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo invalida la pretesa perché le rendite non erano state notificate autonomamente, ma soltanto insieme agli avvisi ICI. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la notifica congiunta della rendita e dell’atto impositivo fosse sufficiente e contestando anche la decisione della CTR sulla mancata allegazione degli atti presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune, relativo al vizio di motivazione, perché mancava il quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, per le rendite catastali adottate entro il 31 dicembre 1999, la notifica dell’atto impositivo che richiama la rendita vale anche come notificazione della rendita stessa, senza necessità di una precedente notifica autonoma. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la contribuente non aveva riproposto in appello la contestazione relativa alla motivazione e all’allegazione degli atti, con conseguente formazione del giudicato interno e ultrapetizione della CTR. La sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 3

    Gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite.

    La notifica dell’avviso ICI che richiama una rendita catastale adottata entro il 31 dicembre 1999 può valere anche come notifica della rendita, senza che sia necessaria una preventiva notificazione autonoma. Da tale notifica decorre il termine per impugnare la rendita.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis

    L’obbligo di allegazione dell’atto presupposto può essere escluso quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato.

    L’avviso impositivo non deve necessariamente allegare l’atto presupposto se ne indica gli elementi essenziali, consentendo al contribuente di comprendere la base della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    Nel processo tributario, le questioni non espressamente riproposte dall’appellato in appello possono considerarsi rinunciate quando il giudice di primo grado non le abbia espressamente respinte ma le abbia lasciate assorbite o non esaminate. Se invece sono state espressamente respinte, occorre impugnarle con appello principale o incidentale.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Il motivo relativo al vizio di motivazione deve contenere il quesito di fatto.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell’art. 366-bis c.p.c., la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile se non contiene un’apposita sintesi del fatto controverso e decisivo e dell’errore imputato al giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Dopo aver cassato la sentenza impugnata, la Corte può rigettare o accogliere direttamente la domanda originaria se gli elementi di fatto sono già sufficienti e non occorre un nuovo giudizio di merito.

Massime di principio

  • Per le rendite catastali adottate entro il 31 dicembre 1999, la notifica dell’avviso ICI che contiene o richiama la rendita può costituire anche notifica della rendita stessa; il contribuente deve quindi impugnarla entro il termine previsto, generalmente sessanta giorni.
  • L’assenza di allegazione dell’atto presupposto non determina automaticamente l’invalidità dell’avviso: è sufficiente che l’avviso riporti il contenuto essenziale dell’atto richiamato e gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale.
  • Nel giudizio d’appello, le questioni non espressamente riproposte devono essere valutate con attenzione: se erano state assorbite o non esaminate, la mancata riproposizione può comportarne la rinuncia; se erano state espressamente respinte, è invece necessaria un’impugnazione principale o incidentale.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis; la mancanza del quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. comporta l’inammissibilità del motivo.
  • La validità dell’atto impositivo va valutata verificando se il contribuente abbia potuto comprendere la base della pretesa e predisporre adeguatamente la propria difesa, non soltanto se tutti gli atti richiamati siano stati materialmente allegati.

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