Sentenza del 13/11/2015 n. 23216 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva ritenuto legittimi due avvisi di recupero dei benefici fiscali prima casa. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione della sospensione biennale dei termini di accertamento prevista dalla disciplina sul condono, sostenendo che non fosse applicabile agli atti di recupero delle agevolazioni. Con il secondo motivo ha sostenuto che, trattandosi di un'abitazione costruita sulla base di una licenza edilizia anteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969, dovesse applicarsi il più favorevole D.M. 4 dicembre 1961, e non il criterio previsto dal decreto del 1969, in base al quale l'immobile, avente superficie superiore a 240 metri quadrati, era qualificabile come abitazione di lusso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 il Ministero aveva perso la legittimazione processuale nelle controversie relative alle funzioni attribuite all'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato integralmente il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha stabilito che la sospensione biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002 si applica anche agli atti di recupero delle agevolazioni prima casa e che il D.M. 2 agosto 1969 non ha una mera funzione di separazione temporale tra discipline diverse, ma introduce una disciplina transitoria riferita alle abitazioni già in costruzione o costruite sulla base di licenze anteriori, purché rientranti nella specifica fattispecie prevista. L'immobile è stato quindi correttamente qualificato come abitazione di lusso e i benefici prima casa sono stati legittimamente revocati. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
istitutivo dell'Agenzia delle Entrate
Dal 1° gennaio 2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perso la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie rientranti nelle competenze dell'Agenzia delle Entrate.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
condonabilità delle violazioni delle norme in tema di agevolazione
La possibilità di definire in via agevolata anche le violazioni relative a benefici fiscali comporta l'applicazione della sospensione biennale dei termini di accertamento anche agli atti di recupero delle agevolazioni.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della tariffa allegata
La disciplina dell'imposta di registro relativa all'acquisto della prima casa richiede che l'immobile non abbia caratteristiche di abitazione di lusso.
D.M. 4 dicembre 1961
La disciplina più favorevole prevista dal decreto può trovare applicazione soltanto nei casi transitori specificamente contemplati dalla normativa successiva e non automaticamente per tutti gli immobili edificati sulla base di licenze anteriori.
D.M. 2 agosto 1969, art. 10
alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961
La norma disciplina una fattispecie transitoria specifica: riguarda abitazioni in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore del decreto o costruite successivamente sulla base di una licenza anteriore. Non costituisce una generale distinzione cronologica tra due sistemi permanenti di qualificazione delle abitazioni non di lusso.
Massime di principio
- Quando una normativa sul condono rende definibili anche le violazioni relative ad agevolazioni fiscali, la sospensione dei termini di accertamento può estendersi anche agli atti con cui l'amministrazione recupera tali agevolazioni.
- Per stabilire se un immobile possiede i requisiti prima casa, occorre applicare la disciplina vigente e verificare le eventuali disposizioni transitorie in modo puntuale; la sola anteriorità della licenza edilizia non basta, di per sé, a ottenere l'applicazione della disciplina più favorevole.
- La qualificazione di un'abitazione come immobile di lusso può comportare la revoca dei benefici prima casa, anche quando l'acquisto riguarda diritti reali diversi dalla piena proprietà, purché l'operazione conduca all'acquisizione della piena disponibilità dell'immobile.
- Nelle controversie tributarie occorre individuare correttamente l'ente legittimato a stare in giudizio: per gli atti di competenza dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere dichiarato inammissibile.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta normalmente la condanna della parte privata al rimborso delle spese processuali.
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