Cassazione Penale, Sentenza n. 08848/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 13/12/2019 al 04/03/2022, per i reati di tentata estorsione e usura aggravata. La Corte d'appello aveva negato la riparazione ritenendo che le condotte dellodierno ricorrente (richieste di denaro, accompagnamento del fratello agli incontri con la vittima, conversazioni intercettate) avessero sinergicamente contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale che aveva legittimato l'adozione della misura cautelare. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le conversazioni erano state considerate neutre in sede di assoluzione e che non v'è prova che egli fosse a conoscenza dell'attività del fratello o che abbia tenuto comportamenti connotabili come colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando per nuovo esame. La Corte ha chiarito la differenza tra ingiustizia sostanziale e ingiustizia formale: nella specie si tratta di ingiustizia sostanziale (assoluzione non ha accertato l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura), per cui, in linea di principio, il giudice della riparazione può valutare nuovamente gli stessi elementi utili a stabilire se sussista la condizione ostativa della concorrenza a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente sul punto decisivo: mancava prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'attività usuraria del fratello al momento in cui lo accompagnava o lo aiutava, per cui non risultava dimostrata la colpa grave o la connivenza necessaria a escludere il diritto alla riparazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al giudice del merito per nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Distinzione tra ingiustizia sostanziale (proscioglimento perché il fatto non sussiste, ecc.) e ingiustizia formale (provvedimento adottato o mantenuto in difetto delle condizioni di applicabilità). La Cassazione applica questa distinzione per definire il regime probatorio e i limiti della valutazione nella domanda di riparazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (gravi indizi di colpevolezza).
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 273 come riferimento per verificare se la misura cautelare è stata adottata nel rispetto delle condizioni richieste.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato il criterio di giudizio nel merito (accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio) in netto contrasto con il criterio cautelare dei gravi indizi.
artt. 125, 192, 292 cod. proc. pen. (citati dall'attore)
Articoli richiamati dal ricorrente nel motivo per contestare vizi processuali e di motivazione; non costituiscono il fulcro del provvedimento della Corte di Cassazione che si è concentrata sulla disciplina della riparazione e sulla colpa grave.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
Principio che, in caso di accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura basato sui medesimi elementi originariamente valutati, impedisce di negare la riparazione per mera rivalutazione dei medesimi elementi. La Corte distingue tale principio dalla fattispecie in esame (ing. sostanziale) e ne delimita l'ambito di applicazione.
Giurisprudenza di merito citata (Roccia, Calzaretta, Fiore, Sanyang, Diotallevi, Di Spirito)
Richiami giurisprudenziali usati per precisare: 1) quando la diversa valutazione degli stessi elementi è ammissibile (ing. sostanziale) e 2) i criteri per ritenere la colpa grave dovuta a connivenza passiva (omissione di doveri di solidarietà, possibilità di impedire il reato in ragione di posizione di garanzia, o rafforzamento oggettivo della volontà criminosa con conoscenza).
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia sostanziale e formale: la prima (assoluzione senza accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni cautelari) consente al giudice della riparazione di rivalutare gli stessi elementi che giustificarono la misura cautelare in sede preventiva
- La riparazione può essere negata se è dimostrato che l'imputato ha concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudizio sull'esistenza di tale concorso richiede prova specifica delle modalità della partecipazione o della conoscenza dell'attività illecita
- La colpa grave per connivenza passiva non è automatica: occorre che il comportamento del soggetto abbia concretamente tollerato il reato, abbia rafforzato la volontà criminosa del terzo o abbia costituito violazione di doveri elementari di solidarietà o di prevenzione che il soggetto era in grado di adempiere
- La differenza di standard probatorio tra fase cautelare (gravi indizi) e fase di merito (oltre ogni ragionevole dubbio) può legittimare risultati diversi; tuttavia, se l'insussistenza delle condizioni cautelari è stata accertata in modo irrevocabile sulla base degli stessi elementi, la rivalutazione in sede di riparazione non può essere usata per punire il soggetto
- Quando il provvedimento di rigetto della riparazione risulti lacunoso su un elemento decisivo (es. conoscenza dell'attività criminosa da parte del ricorrente), la Cassazione è incline ad annullare con rinvio affinché il giudice del rinvio compia un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati
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