Sentenza del 06/03/2015 n. 4555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 429.370,67, relativa a un avviso di rettifica IVA per l'anno 1994, deducendo vizi quali carenza di motivazione, mancata sottoscrizione e omessa indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione tributaria provinciale e quella regionale avevano annullato la cartella. Equitalia ha contestato tale decisione, mentre l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che, per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportasse nullità e che la sottoscrizione dell'esattore non fosse necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i due motivi del ricorso principale di Equitalia e il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, per mancato rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale: la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determinava la nullità della cartella, poiché i ruoli erano stati consegnati prima del 1 giugno 2008; inoltre, la cartella non era invalida per mancanza di sottoscrizione, essendo sufficiente che la sua provenienza dall'agente della riscossione fosse desumibile dall'intestazione e dal contenuto. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. La società è stata condannata al pagamento di Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell'Agenzia delle entrate; le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso soggetti a tale disciplina dovevano essere accompagnati da specifici quesiti di diritto o da un autonomo momento di sintesi.
I quesiti dovevano essere concreti, riferiti alla fattispecie e idonei a evidenziare l'errore del giudice di merito; quesiti astratti o privi di una sintesi conclusiva comportavano l'inammissibilità del motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La cartella di pagamento è redatta su modello predisposto dall'amministrazione finanziaria.
La cartella deve rispettare il modello ministeriale e contenere gli elementi necessari per individuare la pretesa, ma la norma non imponeva, per il periodo considerato, la sottoscrizione autografa dell'agente della riscossione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Obblighi di motivazione e indicazione degli elementi essenziali degli atti tributari.
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava automaticamente la nullità degli atti tributari in generale; per le cartelle di pagamento la sanzione di nullità è stata introdotta dalla normativa successiva e con efficacia limitata nel tempo.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
La cartella contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento; la disciplina si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
Per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non costituisce causa di nullità della cartella.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e non servivano ulteriori verifiche, la Cassazione ha cassato la sentenza e ha rigettato direttamente il ricorso della contribuente.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella di pagamento occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, la nullità della cartella.
- La mancanza della firma dell'agente della riscossione non comporta automaticamente l'invalidità della cartella se la provenienza dell'atto è chiaramente desumibile dall'intestazione, dal modello utilizzato e dagli altri elementi identificativi.
- Le censure in Cassazione devono rispettare rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza: quesiti astratti, mancata indicazione della regola applicata e di quella ritenuta corretta, o assenza del momento di sintesi possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La validità della cartella va distinta dalla fondatezza sostanziale del tributo: in questo caso la Corte ha esaminato i vizi formali dedotti e ha ritenuto che non fossero idonei ad annullare l'atto.
- Le regole sulla responsabilità del procedimento applicabili alle cartelle devono essere interpretate considerando la disciplina transitoria e la data di consegna del ruolo, non soltanto la data di notifica della cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 37 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 240 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 506 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →