Cassazione Penale, Sentenza n. 01584/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza che ha disposto la consegna del ricorrente in esecuzione di mandato d'arresto europeo processuale emesso dal Lussemburgo (19/11/2025) per partecipazione ad associazione finalizzata al riciclaggio, truffa e falsificazione e uso di falsi documenti amministrativi (30 reati). Il ricorrente contestava: 1) violazione dell'art. 9, comma 4, L. n. 69/2005 in relazione all'art. 274 c.p.p., sostenendo che il pericolo di fuga era stato ritenuto apoditticamente sulla sola gravità dei fatti e senza considerare il radicamento in Italia (lavoro e famiglia); 2) violazione dell'art. 9, comma 4, L. n. 69/2005 in relazione all'art. 275 c.p.p., lamentando che non era stata valutata l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero inconferenti perché la decisione impugnata riguardava la consegna per mandato d'arresto europeo processuale e non la convalida dell'arresto o l'applicazione di una misura cautelare; ha precisato che l'art. 18-bis, comma 2, L. n. 69/2005 non si applica al mandato processuale, essendo il 'radicamento' motivo facoltativo di rifiuto della consegna solo per il mandato esecutivo (provvedimento definitivo di applicazione di pena o misura detentiva). Nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso il radicamento in Italia per almeno cinque anni, quindi non era applicabile alcuna condizione. Inoltre, le censure sull'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare non erano pertinenti rispetto al provvedimento di consegna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 22 L. n. 69/2005.
Norme richiamate
L'art. 9, comma 4 (richiamato dal ricorrente) è stato valutato nel contesto della legge; l'art. 18-bis, comma 2, è interpretato come applicabile soltanto ai mandati d'arresto europei esecutivi (non ai mandati processuali), pertanto il "radicamento" del soggetto in Italia costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna solo per il mandato esecutivo.
Codice di procedura penale, art. 274
Riguarda i presupposti della convalida dell'arresto; la Corte ha osservato che le censure mosse in riferimento a tale norma non erano pertinenti rispetto al provvedimento di consegna eseguito per mandato processuale.
Codice di procedura penale, art. 275
Attiene alla valutazione delle misure cautelari; la Cassazione ha ritenuto che questioni di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare non siano rilevanti nell'impugnazione di una decisione di consegna per mandato d'arresto processuale.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese processuali e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
Norma procedurale cui la cancelleria deve adempiere dopo la decisione sulla consegna; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza.
Giurisprudenza citata, Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023
Richiamata per il principio secondo cui, nel caso di mandato processuale, il radicamento in Italia e la conseguente possibilità di rifiuto della consegna operano con condizioni diverse rispetto al mandato esecutivo; in particolare la condizione che la persona dopo processo venga rinviata nello Stato italiano per scontare la pena si applica in specifiche ipotesi di mandato processuale.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra mandato d'arresto europeo "esecutivo" e "processuale": le regole sul rifiuto per radicamento in Italia (art. 18-bis L. 69/2005) si applicano differentemente.
- Contestazioni sulla "gravità del fatto" e sul presunto pericolo di fuga devono essere tarate sul tipo di provvedimento impugnato: le censure rilevanti contro misure cautelari differiscono da quelle rilevanti contro la consegna in esecuzione di un mandato processuale.
- Le doglianze relative all'adeguatezza e alla proporzionalità di una misura cautelare (es. custodia cautelare in carcere) sono in genere ininfluenti se il rimedio impugnato riguarda la consegna per mandato d'arresto e non l'applicazione della misura cautelare stessa.
- Se si intende opporre il "radicamento" in Italia per impedire la consegna, è determinante fornire prove della residenza/dimora continuativa di almeno cinque anni e verificare se il mandato è esecutivo o processuale, poiché la disciplina e le condizioni variano.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso decisioni di consegna per mandato d'arresto europeo, valutare la rilevanza formale delle censure: questioni procedurali non pertinenti possono renderlo inammissibile e determinare condanna alle spese e ammenda.
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