Cassazione Civile, Sentenza n. 36870/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 8427/18 della Corte di Cassazione (depositata il 5 aprile 2018) relativa a una controversia ICI/IMU per il 2007. Il ricorrente deduceva errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per aver la Corte ritenuto avvenuta la regolare notifica del ricorso per cassazione, nonostante la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.; chiedeva inoltre la rimessione in termini per la sua involontaria contumacia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione della rimessione dovesse essere ricondotta alla disciplina dell'impugnazione tardiva (art. 327 c.p.c.) e che, quanto al profilo sostanziale, l'errore invocato non rientri nei limiti stretti dell'errore di fatto revocatorio (che richiede un'evidente falsa percezione di fatti interni al giudizio di legittimità). La dedotta nullità/irregolarità della notifica costituisce valutazione giuridica o di fatto non immediatamente esclusa dagli atti e pertanto non è idonea a fondare la revocazione. È stato altresì rilevato che il ricorso per revocazione era comunque tempestivo in base alla comunicazione della cancelleria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in € 2.200,00) e segnalazione dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1 quater.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
La norma sull'errore di fatto è stata interpretata in senso restrittivo: il motivo di revocazione per errore di fatto richiede una falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile di fatti interni al giudizio di legittimità; non può essere invocata per dedotte nullità o valutazioni giuridiche della regolarità della notifica.
art. 391-bis, c. 1 cod. proc. civ.
Applicato il termine semestrale di impugnazione per i provvedimenti pubblicati dopo la conversione della legge citata; la Corte conferma l'applicabilità del termine breve alla ordinanza impugnata, in assenza di notifica.
art. 327, c. 2 cod. proc. civ.
La disciplina dell'impugnazione tardiva è stata ritenuta rilevante e vincolante anche per la revocazione: essa richiede la prova della nullità della notificazione e dell'ignoranza del processo; la revocazione non può eludere le regole sulla tempestività e sulla prova dell'ignoranza del processo.
art. 140 cod. proc. civ.
La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa previsto da tale articolo è stata contestata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la dedotta incompletezza del procedimento notificatorio non costituisca, di per sé e nella presente modalità, l'errore di fatto revocatorio richiesto.
art. 153, c. 2 cod. proc. civ.
Richiamata dalla difesa del ricorrente in tema di rimessione in termini per contumacia involontaria, la Corte ha ricollegato la questione alla disciplina dell'impugnazione tardiva (art. 327) ritenendola normativa più pertinente.
art. 11 delle preleggi
Richiamato come principio generale per l'applicazione temporale delle norme sulla riduzione dei termini di impugnazione, in assenza di specifiche disposizioni transitorie.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis (conv. l. n. 176/2020)
Citato in relazione alla trattazione in camera di consiglio dell'udienza pubblica e alle regole procedurali adottate per la celebrazione dell'udienza, senza discussione orale delle parti.
d.l. n. 228/2021, art. 16, c. 1 (conv. l. n. 15/2022)
Riferimento procedurale inerente alla disciplina che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza intervento in presenza dei difensori.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1 quater
Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da versare dal ricorrente qualora dovuto, pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è uno strumento eccezionale e strettamente delimitato: può fondarsi solo su errori percettivi immediatamente evidenti relativi ad atti interni al giudizio di legittimità, non su valutazioni giuridiche o sulla mera deduzione di nullità o incompletezza del procedimento notificatorio.
- Se si pretende di far valere una notifica nulla o inesistente per giustificare la contumacia involontaria, occorre provare sia la nullità/inesistenza della notifica sia l'ignoranza effettiva del processo; l'onere probatorio grava sul ricorrente, salvo che la notifica sia dimostrabilmente inesistente (presunzione iuris tantum).
- Le questioni riguardanti la rimessione in termini per contumacia involontaria vanno valutate alla luce delle norme sull'impugnazione tardiva (art. 327 c.p.c.), con la conseguenza che la revocazione non consente di aggirare i limiti e i requisiti previsti per le impugnazioni tardive.
- La tempestività di un ricorso per revocazione può essere calcolata a partire dalla comunicazione degli atti rilasciata dalla cancelleria; è quindi importante conservare e produrre le comunicazioni di cancelleria per dimostrare i termini.
- In presenza di dubbi sulla regolarità delle notifiche o sulla conoscenza del processo, è preferibile agire tempestivamente con i rimedi ordinari (impugnazioni, istanze per rimessione) e raccogliere prove documentali della mancata ricezione, poiché la revocazione è inefficace per contestazioni che richiedano valutazioni giuridiche o accertamenti probatori complessi.
- Chi propone un ricorso di revocazione deve considerare l'elevato rischio di condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato supplementare se l'azione viene ritenuta inammissibile o infondata.
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