Cassazione Penale, Ordinanza n. 34371/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 6 ottobre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Con il primo motivo ha contestato l’affermazione di responsabilità, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocata in appello in via subordinata alla riqualificazione della condotta come minaccia aggravata. Con il terzo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo sulla responsabilità è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivato senza discrasie logiche che la condotta intimidatoria era stata posta in essere immediatamente prima della perquisizione del veicolo e reiterata prima della redazione del verbale, ostacolando l’attività del pubblico ufficiale pur senza impedirla. È stato dichiarato manifestamente infondato anche il motivo relativo all’art. 131-bis c.p.: la riqualificazione in minaccia aggravata, dalla quale dipendeva la richiesta subordinata, era stata negata e la motivazione non evidenziava una tenue offensività. Quanto alle attenuanti generiche, il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando la gravità del fatto e l’assenza di significativi elementi di resipiscenza, senza essere tenuto a esaminare ogni elemento dedotto. La recidiva era stata mantenuta sulla base della valutazione dei numerosi precedenti, anche per reati di rilevante gravità, quali indici di ingravescente pericolosità. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
pur non avendo impedita l'attività doverosa del pubblico ufficiale, la ha certamente ostacolata
La resistenza è stata ritenuta integrata perché la condotta intimidatoria, pur non impedendo l’attività doverosa del pubblico ufficiale, l’aveva ostacolata.
e comunque, dal complessivo apparato argomentativo della decisione impugnata, non emergono gli estremi di una tenue offensività
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata negata perché dalla motivazione complessiva non emergeva una offensività tenue; la richiesta era inoltre collegata a una riqualificazione giuridica non accolta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione priva di discrasie logiche; la condotta può integrare resistenza a pubblico ufficiale anche quando non impedisca l’attività doverosa, ma la ostacoli.
- La richiesta subordinata di applicazione dell’art. 131-bis c.p. collegata a una riqualificazione giuridica non accolta non può essere accolta sulla base di tale presupposto; la particolare tenuità deve inoltre risultare dalla valutazione complessiva della decisione.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il diniego può essere motivato valorizzando la gravità del fatto e l’assenza di significativi elementi di resipiscenza.
- I precedenti penali possono essere valutati ai fini della recidiva non isolatamente, ma come elementi significativi di una pericolosità in aumento.
Come è indicizzato
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