Cassazione Civile, Ordinanza n. 27374/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi nella quale, a seguito di un subprocedimento ex art. 549 c.p.c. volto all'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, il giudice dell'esecuzione aveva regolato le spese compensandole. I debitori esecutati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ex artt. 549 e 617 c.p.c. e poi ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'opposizione, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché il creditore procedente e il terzo pignorato erano risultati soccombenti, in particolare perché una delle loro posizioni creditorie era stata dichiarata totalmente impignorabile e l'altra solo parzialmente pignorabile. Con l'unico motivo di ricorso deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 95 e 549 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto corretta la compensazione delle spese del subprocedimento, valorizzando erroneamente la pretesa parziale fondatezza della domanda del creditore e trascurando il contenuto effettivo delle domande e la totale soccombenza del creditore almeno nei confronti di una delle opponenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha richiamato il principio secondo cui la sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva in ogni fase e grado, inclusa la cassazione, e ha precisato che tale regola vale anche quando l'unica questione controversa riguarda le spese processuali. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 28 febbraio 2023 e il ricorso era stato notificato il 28 settembre 2023, oltre il termine di sei mesi decorrente senza sospensione feriale, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento di euro 5.000 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 549 c.p.c.
disciplinava il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato; la lite sulle spese di tale fase resta interna a un'opposizione esecutiva.
art. 617 c.p.c.
indicato come rimedio di opposizione agli atti esecutivi utilizzato per contestare la regolazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti quale norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese.
art. 92 c.p.c.
richiamato per sostenere l'illegittimità della compensazione in assenza dei presupposti tassativi.
art. 95 c.p.c.
evocato per la regolazione delle spese nel processo esecutivo e nel subprocedimento.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata e per la condanna ex art. 96, comma 4.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma ulteriore disposta dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva in ogni fase e grado, comprese le impugnazioni e il giudizio di cassazione.
- L'irrilevanza della sospensione feriale permane anche quando nel giudizio di opposizione esecutiva l'unica questione controversa riguardi la regolazione delle spese processuali, poiché tale profilo resta inerente alla natura della controversia esecutiva da cui le spese originano.
- Nei giudizi di opposizione esecutiva, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre senza sospensione feriale; la notificazione oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la decisione di legittimità è conforme alla proposta di definizione anticipata, può trovare applicazione la condanna alla somma ulteriore prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27273/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27274/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27276/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27279/2025 del 13/10/2025
- ordinanza_civile · 13 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27280/2025 del 13/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →