Sentenza n. 12900/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Annullamento dell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm., emanato dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, nella parte in cui include Finpiemonte S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato il 26 settembre 2023, nella parte relativa all'inclusione della società ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, limitatamente alla propria inclusione. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali dedotti, poiché ha ritenuto preclusivo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La decisione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munita di giurisdizione la Corte dei conti. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. In ragione della complessità della questione, le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
È la disposizione in base alla quale è stato individuato l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; la sentenza del TAR richiama tale declaratoria quale presupposto dell'attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull'elenco ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda.
Massime di principio
- La contestazione della ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato appartiene alla giurisdizione piena della Corte dei conti e non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consentire la riproposizione della domanda davanti a quest'ultimo nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
- La complessità della questione giurisdizionale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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