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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09204/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda revocatoria proposta dal fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione nei confronti di due soci, avente ad oggetto 29 prelievi complessivamente pari a euro 82.987,00 qualificati come rimborso di finanziamenti soci, eseguiti tra il 17 dicembre 2014 e il 21 agosto 2015. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'appello dei soci, ritenendo provati i rimborsi sulla base del prospetto "finanziamento soci" e del partitario, reputando generica la contestazione della documentazione bancaria prodotta dagli appellanti e valorizzando la loro posizione qualificata nella compagine sociale, in particolare la qualità di liquidatrice di uno e di socio di maggioranza dell'altro. Con il ricorso per cassazione i soci deducevano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che i documenti del fallimento sarebbero stati contestati rituali e specificamente anche quanto alla loro efficacia probatoria; lamentavano inoltre che la diversa ripartizione dei prelievi tra loro e la lettura del partitario avrebbero falsato i conteggi, riducendo i rimborsi a euro 39.147,00, e che la Corte territoriale avrebbe invertito l'onere della prova, trasformando il bilancio in una sorta di confessione stragiudiziale e precludendo la contestazione delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che vi fosse una vera inversione dell'onere della prova, poiché ciò si verifica solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte, disponga d'ufficio prove fuori dei casi previsti o disattenda prove legali; nel caso concreto, la Corte d'appello si era limitata a valutare il partitario e il prospetto di finanziamento soci, reputando generica la contestazione dei ricorrenti, soggetti qualificati all'interno della società. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; è stata invece disposta la condanna dei ricorrenti alla somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che, in concreto, mirasse a una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice di merito valuti il materiale probatorio dedotto dalle parti; l'inversione dell'onere della prova si configura solo in ipotesi specifiche, come l'utilizzo di prove non dedotte o il disconoscimento di prove legali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse stata una sua impropria inversione.

  • art. 1391 c.c.

    richiamato per affermare che, nelle società, rileva l'atteggiamento psichico delle persone fisiche che rappresentano l'ente, come amministratori o liquidatori.

  • art. 2476, comma 2, c.c.

    richiamato per evidenziare il potere di controllo del socio di maggioranza e la sua posizione qualificata nella compagine sociale.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato per descrivere la garanzia patrimoniale generica dei creditori, incisa dagli atti dispositivi oggetto di revocatoria.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria, cui la revocatoria fallimentare è collegata nella ricostruzione del provvedimento.

  • art. 66 l.fall.

    richiamato quale norma che consente al curatore l'azione revocatoria fallimentare ordinaria/derivata.

  • art. 2467 c.c.

    ratione temporis applicabile

    richiamato per affermare che, nei finanziamenti dei soci, il rimborso è soggetto a inefficacia ex lege e a una presunzione assoluta di scientia decotionis.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata che ha anticipato la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per escludere la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    richiamato quale base della condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare sotto forma di violazione di legge una doglianza che, in concreto, richieda una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice si limiti a selezionare e valorizzare le prove acquisite, mentre l'inversione dell'onere probatorio si configura solo in ipotesi tassative, come l'uso di prove non dedotte, l'acquisizione officiosa fuori dai casi consentiti o la disapplicazione di prove legali.
  • Nell'azione revocatoria proposta dal curatore per il rimborso di finanziamenti soci, il rimborso può essere trattato come atto pregiudizievole alla massa quando incida sulla garanzia patrimoniale dei creditori e sia collocato in un contesto di crisi o insolvenza della società.
  • La contestazione delle scritture contabili e degli elementi probatori prodotta da soggetti che rivestono ruoli qualificati nella società deve essere specifica e non generica, potendo il giudice attribuire rilievo maggiore alla documentazione societaria rispetto a quella bancaria se la contestazione è indeterminata.
  • Nei rapporti societari, per apprezzare la consapevolezza dello stato di crisi o insolvenza possono rilevare le posizioni di amministrazione o liquidazione ricoperte dalle persone fisiche che rappresentano l'ente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImprenditori / liquidatoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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