Ordinanza n. 2377/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del diniego all’emissione del visto di ingresso per motivi di studio, adottato dall’Ambasciata di Italia a Colombo n. prot. 20250009179, emesso il 17 ottobre 2025, notificato brevi manu in pari data d’emissione e di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche non noto allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'emissione del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla carenza del prescritto requisito di conoscenza linguistica. In sede cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego, ma il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori vizi dedotti. Il giudice ha esaminato sommariamente l'istruttoria e il pregiudizio derivante dal diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, all'esito dell'esame sommario proprio della fase cautelare, l'istruttoria risultasse completa e che fosse stata riscontrata la carenza del requisito di conoscenza linguistica richiesto per il visto. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che l'interesse azionato consistesse nell'aspettativa di iniziare un percorso di studi in Italia e che il pregiudizio prospettato non raggiungesse la soglia della gravità e irreparabilità necessaria per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, all'esito dell'esame sommario, l'amministrazione abbia svolto un'istruttoria ritenuta completa e risulti carente un requisito prescritto per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
- L'interesse dello straniero a iniziare un percorso di studi in Italia, qualificato come aspettativa, non giustifica la sospensione cautelare del diniego quando il pregiudizio allegato non presenti carattere di gravità e irreparabilità.
- La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei due presupposti conduce al rigetto dell'istanza.
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