Cassazione Civile, Ordinanza n. 10521/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria tra tre sorelle, nel quale il tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria e, sulla base del progetto di divisione del consulente tecnico d’ufficio, aveva condannato due condividenti a corrispondere all’altra somme a titolo di conguaglio. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione proposta da una delle sorelle. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità è stato comunicato il decesso della ricorrente; la controricorrente ha sostenuto che, essendo essa e l’intimata le uniche eredi della ricorrente, si sarebbe verificata la riunione nella stessa persona delle qualità di attore e convenuto con conseguente estinzione del processo, mentre la difesa della ricorrente ha chiesto l’interruzione del giudizio. Il ricorso, tuttavia, risultava privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha affermato in via preliminare che nel giudizio di cassazione non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo per morte della parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché del tutto privo dell’esposizione dei fatti di causa prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo tale requisito necessario per consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti senza dover attingere aliunde. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione in ragione della peculiarità del caso, considerato che il decesso della ricorrente aveva determinato la successione della controricorrente quale erede della ricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito non è un formalismo ma serve a consentire alla Corte di conoscere direttamente dall’atto gli elementi indispensabili per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui si commisura l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, intervenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non rileva ai fini dell’interruzione del giudizio, per la struttura e disciplina proprie del procedimento di legittimità.
- Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è essenziale e la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso, perché la Corte deve poter ricostruire dall’atto l’origine della controversia, il suo oggetto, lo svolgimento processuale e le posizioni delle parti.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di peculiarità del caso concreto, anche quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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