Cassazione Penale, Ordinanza n. 28046/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/05/2025, che aveva confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis c.p. I motivi indicati nel testo sono due: il primo riguarda il giudizio di responsabilità per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p.; il secondo denuncia un'omessa pronuncia in tema di pene sostitutive, sostenendo che in appello fosse stata formulata richiesta di sostituzione della pena. La Corte osserva che il primo motivo è inammissibile perché si limita a riprodurre censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito, mentre il secondo è inammissibile perché le conclusioni di appello richiamate dal ricorrente, contenenti la richiesta di sostituzione della pena, non risultano pervenute in cassazione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come uno dei capi di condanna oggetto della sentenza impugnata; dal testo non emerge una specifica questione interpretativa sulla disposizione.
art. 341-bis c.p.
Norma richiamata come oggetto principale del motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.
art. 341-bis c.p.
Norma indicata anche nel capo di condanna confermato dalla sentenza di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
- È inammissibile la doglianza di omessa pronuncia su un'istanza processuale o sanzionatoria quando il relativo contenuto non risulti effettivamente devoluto alla Corte di cassazione dagli atti ritualmente pervenuti nel giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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