Cassazione Civile, Sentenza n. 10892/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo alle imposte di successione sull'eredità paterna, emesso dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che aveva rigettato il ricorso degli eredi. In primo e secondo grado la Commissione Tributaria aveva ritenuto legittima la notifica (anche a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 I. n. 890/1982), applicabile il termine di prescrizione decennale essendo la pretesa definita per giudicato, e la ricorrente obbligata in quanto coerede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere perché la ricorrente ha depositato documentazione attestante l'ammissione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) e l'avvenuto pagamento dovuto per il perfezionamento della definizione. Pertanto il ricorso in cassazione è stato dichiarato estinto (ex art. 391 c.p.c.) per rinuncia/definizione; non si è pronunciata sul merito delle questioni preliminarmente decise dalla CTR. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato disposto il pagamento del cosiddetto doppio contributo unificato, secondo l'orientamento che esclude l'applicazione di tale aggravio nelle ipotesi di estinzione sopravvenuta del gravame.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. L. n. 225/2016
la dichiarazione di adesione comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi
La Corte interpreta la documentazione di adesione e il pagamento come una inequivoca rinuncia al ricorso, da cui deriva l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 391 c.p.c.
estinzione del processo per rinuncia
Applicato per dichiarare estinto il giudizio in cassazione a seguito della rinuncia implicita derivante dall'adesione alla definizione agevolata.
art. 14 I. n. 890/1982
notificazioni a mezzo posta
La CTR aveva ritenuto legittima la notifica effettuata a mezzo posta ai sensi di questa norma; la Cassazione tuttavia non è stata chiamata a decidere sul merito di tale questione, essendo il giudizio estinto per definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
doppio contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il 'doppio contributo' è finalizzato a scoraggiare impugnazioni dilatorie e si applica ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità originaria; non si estende alle ipotesi di estinzione sopravvenuta del gravame per definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016, se accompagnata dal pagamento previsto per il perfezionamento, equivale a una rinuncia ai giudizi pendenti e determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Se il contribuente deposita in cassazione la documentazione comprovante l'ammissione alla definizione e l'avvenuto pagamento, il giudizio va dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.; la Corte non decide allora sul merito delle questioni precedenti.
- L'estinzione sopravvenuta per definizione non comporta automaticamente l'applicazione del 'doppio contributo unificato': tale aggravio si applica nei casi tipici di rigetto o inammissibilità originaria, ma non all'estinzione sopravvenuta del gravame.
- Le parti interessate devono verificare che la procedura di definizione sia effettivamente perfezionata (ammissione comunicata dall'esattore e pagamento richiesto eseguito), altrimenti la rinuncia non si considera realizzata e il processo prosegue.
- Quando il giudizio viene estinto per adesione/definizione, le spese anticipate restano a carico della parte che le ha anticipate; non c'è pronuncia sul merito e quindi non si modifica la posizione sostanziale precedentemente statuida dai gradi di merito.
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