Cassazione Penale, Sentenza n. 23665/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferraro ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per due episodi di minaccia (riqualificazione del delitto di atti persecutori). Il ricorso deduce la mancata escussione del teste Montalto Angelo: l'ordinanza di ammissione della testimonianza era stata resa ai sensi dell'art. 507 c.p.p. dal Tribunale e poi revocata senza motivazione adeguata. Il teste sarebbe stato presente a uno degli episodi (gennaio 2019) e avrebbe potuto contrastare la versione della persona offesa, incidendo sulla sua credibilità; perciò la revoca avrebbe violato il diritto di difesa e avrebbe inficiato la decisione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'omessa assunzione di una prova 'decisiva' è sindacabile in Cassazione solo se la prova era stata richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p.; nel caso in esame la prova era stata oggetto di valutazione discrezionale ex art. 507 c.p.p. e la Corte d'appello ha motivato la revoca richiamando la completezza del quadro istruttorio e la reiterata assenza del teste (anche dopo formale accompagnamento coatto). Inoltre la eventuale nullità relativa derivante da una revoca illegittima non era stata eccepita immediatamente (art. 182 c.p.p.) e la deduzione del ricorrente era generica, priva della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato Ferraro al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Disciplina il potere discrezionale del giudice di disporre integrazione probatoria d'ufficio; l'ammissione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 può essere revocata se il giudice ritiene superflua la prova alla luce della completezza del quadro istruttorio, purché la revoca sia congruamente motivata.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Le prove la cui mancata assunzione può essere dedotta in Cassazione come omissione di prova decisiva sono quelle di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi di questo articolo; se la prova non è stata richiesta con le forme di cui all'art. 495,2, il motivo non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.
art. 182 cod. proc. pen.
La norma consente la sanatoria delle nullità relative quando non eccepite tempestivamente; la mancata contestazione immediata della revoca dell'ordinanza ammissiva può comportare la perdita della relativa eccezione.
art. 581 cod. proc. pen.
Impone il principio di specificità nell'impugnare ordinanze: per censurare la revoca di una prova testimoniale bisogna indicare specificamente perché la deposizione considerata superflua sarebbe invece rilevante ai fini della decisione; deduzioni generiche non soddisfano il requisito.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La revoca motivata di un'ordinanza che ammette una testimonianza disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. non è agevolmente sindacabile in Cassazione come omissione di prova decisiva: il sindacato è spesso precluso se la revoca è congruamente motivata e il quadro istruttorio ritenuto completo.
- Per poter contestare con successo in Cassazione la mancata assunzione di una prova testimoniale come omissione di prova decisiva, occorre che la prova sia stata richiesta con le forme previste dall'art. 495, comma 2, c.p.p.; le richieste meramente 'sollecito' al giudice di avvalersi dei poteri di cui all'art. 507 non sono sufficienti.
- La parte che invoca una illegittima revoca di prova deve eccepire tempestivamente la nullità relativa nel corso del giudizio (pena la sua sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.p.) e, in sede di impugnazione, deve fornire motivazione specifica su come la testimonianza avrebbe cambiato l'esito (principio di specificità ex art. 581 c.p.p.).
- Le deduzioni generiche e ipotetiche circa la possibile diversità del racconto di un teste sono insufficienti: bisogna spiegare concretamente quali elementi probatori si sarebbero acquisiti e in quale modo avrebbero inciso sulla valutazione della credibilità o sulla ricostruzione dei fatti.
- Se un teste è irreperibile nonostante gli atti di coercizione disposti, il giudice può ritenere il quadro istruttorio completo e legittimamente rifiutare la rinnovazione istruttoria.
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