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Sentenza

Sentenza n. 14447/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento RFI_DAC_/A0011/P/2026/0002901 del 5.05.2026, con il quale RFI ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore del costituendo R.T.I. Centro Statistica Aziendale S.r.l. (Mandataria) / Noto Sondaggi S.r.l. (Mandante); - della nota RFI_DAC_/A0011/P/2026/0002908 dello stesso 5.05.2026, con la quale RFI ha trasmesso il sopracitato provvedimento di aggiudicazione; - del Verbale del 23.04.2026, reso disponibile da RFI solo in data 19.05.2026, con il quale la stazione appaltante ha concluso con esito favorevole la verifica di congruità - ex art. 110 del D.lgs. 36/2023 - dell'offerta del costituendo RTI Centro statistica aziendale S.r.l. / Noto Sondaggi S.r.l.; - dei giustificativi resi dal RTI Centro statistica aziendale S.r.l. / Noto Sondaggi S.r.l. in data 13.02.2026 e in data 30.03.2026 - resi disponibili solo in data 19.05.2026; - del documento denominato "lettera di accompagnamento alla giustificazione del prezzo" del 29.09.2025 (messa a disposizione il 19.05.2026); - del foglio denominato "Giustificativi off_Servizi" messo a disposizione solo in data 22.05.2026; - della nota RFI_DAC_/A0011/P/2026/0000162 del 14.01.2026 avente ad oggetto la "Comunicazione ai fini della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023"; ove e per quanto possa occorrere, dei verbali di gara, in parte qua, nella parte in cui concorrono all'aggiudicazione del RTI CSA/Noto Sondaggi, con particolare riferimento a quello del 22.12.2025 contenente la proposta di aggiudicazione; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche se non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonchè per l'accertamento - del diritto della ricorrente ad aver aggiudicato l'appalto in oggetto; - dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il costituendo RTI contro-interessato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 C.P.A.; nonchè per la condanna - di RFI alla reintegrazione in forma specifica mediante obbligo a carico della stazione appaltante della sottoscrizione del contratto in favore del RTI ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore del RTI CSA S.r.l. / Noto Sondaggi S.r.l.; - nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con il RTI CSA S.r.l. / Noto Sondaggi S.r.l., al risarcimento per equivalente - ai sensi dell'art.124 C.P.A. - di tutti i danni subiti dal RTI ricorrente DOXA S.p.A. / Scenari S.r.l., nella misura in cui sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202606922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione di una procedura aperta per servizi di supporto all’Osservatorio di mercato, unitamente agli atti della verifica di congruità dell’offerta dell’RTI aggiudicatario e ai relativi giustificativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del costituendo RTI composto da un’impresa mandataria e da un’impresa mandante, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 110, commi 4 e 5, del d.lgs. 36/2023, del disciplinare di gara, dell’Accordo collettivo ASSIRM e degli artt. 11 e 41 del Codice dei contratti pubblici, nonché travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente, l’offerta dell’aggiudicatario sarebbe anomala e insostenibile perché avrebbe applicato, per la figura dell’intervistatore personale face to face, il compenso orario di euro 13,50 anziché il minimo di euro 19,00 previsto per l’ora convenzionale dall’art. 5.2 dell’Accordo ASSIRM. Sulla base di tale ricostruzione, la ricorrente ha rielaborato i giustificativi dell’aggiudicatario, sostenendo che il costo medio orario effettivo sarebbe pari a euro 23,68 anziché euro 17,40 e che l’offerta sarebbe quindi in perdita. In via subordinata, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe svolto una verifica di congruità meramente apparente e recepito acriticamente le giustificazioni dell’aggiudicatario. Sono state inoltre formulate domande di accertamento del diritto all’aggiudicazione, di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, di subentro e, in subordine, di risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la ricostruzione della ricorrente muovesse da un presupposto fattuale non risultante dalla documentazione di gara. Il Capitolato tecnico prevedeva infatti interviste di durata significativamente inferiore all’ora e, stabilmente, anche inferiore ai trenta minuti. Pertanto, il parametro di euro 19,00, riferito all’intervista di durata convenzionale pari a un’ora, non era pertinente; risultava invece coerente l’applicazione del parametro di euro 13,50 previsto dall’Accordo ASSIRM per interviste di durata inferiore. I ricalcoli della ricorrente, fondati sul primo parametro, sono stati quindi ritenuti irrilevanti perché non conformi alla lex specialis. Il costo medio orario di euro 17,40 indicato dall’aggiudicatario è stato giudicato coerente con la durata delle prestazioni, con la ponderazione delle fasce orarie e con le figure professionali impiegate. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che, per le interviste di durata superiore all’ora, l’aggiudicatario aveva indicato un distinto costo medio orario di euro 24,51, evidenziando la diversificazione dei costi in relazione alle diverse prestazioni. Non è stata quindi ravvisata alcuna violazione dei minimi salariali inderogabili né l’inattendibilità economica dell’offerta. Anche il motivo subordinato è stato respinto: la stazione appaltante aveva attivato il sub-procedimento di verifica, pur in assenza dei presupposti per l’attivazione automatica, aveva formulato più richieste di chiarimenti e aveva acquisito elementi conoscitivi completi sulla struttura dei costi e sull’organizzazione del servizio. Il giudizio di congruità è stato pertanto ritenuto fondato su un’istruttoria articolata ed esaustiva. Il TAR ha ribadito che la verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrate nel caso concreto. Le censure della ricorrente si traducevano quindi in una sostituzione delle proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante, sulla base di un’interpretazione non condivisibile della documentazione di gara. Sentenza resa in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a.; spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica della congruità dell’offerta deve riguardare la sostenibilità complessiva dell’offerta e, in particolare, il rispetto dei costi della manodopera e dei minimi salariali; il giudizio espresso dalla stazione appaltante è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al rispetto dei contratti collettivi e dei relativi trattamenti economici.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei costi e alla sostenibilità dell’offerta.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento alla comunicazione relativa alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.

  • art. 121, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di reintegrazione in forma specifica e di subentro nel contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla domanda subordinata di risarcimento per equivalente in caso di mancata dichiarazione di inefficacia del contratto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Nella verifica della congruità dell’offerta, il parametro retributivo applicabile deve essere individuato in relazione alla concreta struttura e durata delle prestazioni previste dalla lex specialis; non è pertinente applicare il minimo previsto per una prestazione di durata diversa da quella oggetto dell’affidamento.
  • Il rispetto dei minimi salariali non può essere valutato sulla base di ricalcoli fondati su un presupposto fattuale difforme dal capitolato e dall’organizzazione effettiva del servizio; occorre considerare la struttura complessiva dei costi e la ponderazione delle diverse prestazioni e figure professionali.
  • Il giudizio di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza istruttoria effettivamente dimostrata.
  • La verifica di congruità è adeguatamente istruita quando la stazione appaltante acquisisce chiarimenti e giustificazioni integrative e valuta complessivamente la struttura dei costi e l’organizzazione del servizio, anche qualora proceda alla verifica in assenza dei presupposti per la sua attivazione automatica.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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