Sentenza n. 3680/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2400/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 22.05.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 2400/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 23 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta docente, per complessivi 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. In assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito, il Tribunale ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo e adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione non può essere richiesto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine senza adempimento, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 senza il pagamento dovuto legittima l'accertamento dell'inottemperanza dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento integrale entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e precisando i successivi termini e adempimenti sostitutivi.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur costituita, non dimostri di aver adempiuto al titolo giudiziale.
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