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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23366/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva respinto la liberazione anticipata richiesta per il periodo 15/05/2021 - 15/11/2023. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., sostenendo che il diniego era fondato su un'ordinanza di custodia cautelare del 10/07/2024 per associazione mafiosa (art. 416-bis) e lesioni aggravate, ma che tali fatti riguardano condotte antecedenti al periodo oggetto della richiesta (lesioni 14/05/2021; partecipazione associativa contestata dal 2017 e con formula aperta). Denunciava che, nel caso di contestazione aperta, il giudice deve verificare le date concrete di cessazione della permanenza associativa e non può desumerne automaticamente la perdurante partecipazione fino alla prima sentenza di grado; inoltre segnalava inesattezze nella nota della DDA e un errore materiale nella indicazione del periodo considerato dal Magistrato di Sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione apparente del provvedimento impugnato, rilevando che il Tribunale si è limitato a richiamare l'ordinanza cautelare del 2024 e la nota della DDA senza verificare se i fatti contestati nel titolo custodiale ricadessero nel periodo 15/05/2021 - 15/11/2023, e senza accertare, alla luce della giurisprudenza, le date concrete cui debbano essere riferite le condotte in caso di contestazione aperta. La Cassazione ha anche osservato che non sono stati indicati elementi alternativi che dimostrino, indipendentemente dal tempus commissi delicti, la perdurazione dei collegamenti con l'organizzazione, né si è confrontato con la deduzione difensiva relativa all'eventuale già avvenuta espiazione della pena per i fatti associativi del 2013. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza è stata annullata e il giudice dovrà riesaminare la concedibilità della liberazione anticipata applicando i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata per censurare motivazione e violazioni di legge; la Corte ha ritenuto applicabile la lett. e) (motivazione apparente/omessa) per annullare il provvedimento per carenza di motivazione sul punto decisivo relativo al periodo di riferimento e alla contestazione aperta

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso indicato come ostativo dalla DDA e dal giudice di merito; la sentenza chiarisce che, in presenza di contestazione aperta per 416-bis, non è possibile desumere automaticamente la persistenza della partecipazione fino alla sentenza di primo grado, ma il giudice deve verificare, mediante la motivazione, le date cui riferire le condotte

  • art. 54 ordinamento penitenziario

    Norma di riferimento per la liberazione anticipata; la Corte richiama che la valutazione della concedibilità deve tener conto del periodo di pena indicato dal richiedente e della concreta operatività dei fatti che possono risultare ostativi

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)

    Sez. 1, sent. n. 20158 del 22/03/2017; Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004; Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007; Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018

    Principio consolidato secondo cui, in caso di contestazione aperta per reati permanenti (in particolare associazione mafiosa), quando la data di cessazione della permanenza rileva ai fini di effetti giuridici (anche esecutivi e sui benefici), il giudice deve verificare la concreta epoca delle condotte e non può limitarsi a richiamare la data della sentenza di primo grado; lo stesso principio si applica in sede di valutazione della liberazione anticipata

Massime di principio

  • In presenza di una contestazione 'aperta' per reati permanenti (es. associazione mafiosa), il giudice che decide su benefici penitenziari deve verificare, sulla base della motivazione della sentenza o degli atti, le date concrete cui riferire le condotte e non può presumerne automaticamente la persistenza fino alla sentenza di primo grado.
  • Una successiva ordinanza cautelare o una nota della DDA non possono, di per sé e senza specifica valutazione temporale e probatoria, essere considerate prova automatica dell'attualità di collegamenti mafiosi rilevanti per negare benefici.
  • La motivazione del provvedimento di diniego non può essere meramente descrittiva; deve confrontarsi espressamente con le deduzioni difensive (es. espiazione già avvenuta della pena, errori materiali, periodo contestato) e indicare i fatti e il nesso temporale che giustificano la valutazione negativa.
  • Se il titolo custodiale riguarda fatti anteriori al periodo per cui si chiede il beneficio, il giudice deve valutare se tali fatti incidono comunque sulla rieducazione e sull'attualità del pericolo di reiterazione, motivando in modo espresso tale valutazione.
  • Le note investigative o le indicazioni della DDA devono essere verificate e non recepite automaticamente: il giudice deve indicare perché ritiene che quegli elementi dimostrino la permanenza dei collegamenti o la mancata dissociazione.
  • La carenza motivazionale su punti essenziali (temporizzazione dei fatti, contestazione aperta, valutazione delle prove) è motivo valido di annullamento in Cassazione e comporta il rinvio per nuovo esame.

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