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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 6102 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - ONERE DELLA PROVA - Documentazione comprovante l'esistenza di finanziamenti da parte dei genitori - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione aveva ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di presunzioni semplici collegate al tenore di vita e alle spese sostenute, ritenendo che tali elementi indicassero un reddito maggiore di quello dichiarato. Il contribuente ha contestato l’accertamento producendo documentazione comprovante di aver ricevuto, nell’anno considerato, finanziamenti di importo consistente da parte dei genitori. Tali somme erano sufficienti a giustificare le spese e il tenore di vita rilevati dall’Ufficio, generando inoltre un surplus finanziario.

La decisione

L’accertamento è stato ritenuto illegittimo. In materia di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. 600/1973, l’Ufficio può partire da fatti noti e risalire a fatti ignoti mediante presunzioni semplici, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente l’origine delle disponibilità finanziarie. Nel caso esaminato, la prova dei finanziamenti ricevuti dai genitori è stata considerata idonea a giustificare il tenore di vita contestato.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 600/1973

    Consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva e di presunzioni semplici.

  • Art. 2727 del codice civile

    Disciplina il ragionamento presuntivo, consentendo di desumere da un fatto noto l’esistenza di un fatto ignoto mediante un procedimento logico fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Cassazione, Sezione VI, Ordinanza n. 3445/2014

    Stabilisce che, nell’accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione dell’Ufficio dimostrando concretamente che le disponibilità utilizzate per sostenere il tenore di vita derivavano da fonti diverse da redditi non dichiarati.

Massime di principio

  • Nel redditometro, le spese e il tenore di vita possono costituire presunzioni di un reddito maggiore, ma non provano automaticamente l’esistenza di redditi occultati.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentale dell’origine delle somme utilizzate, come contratti di finanziamento, bonifici, scritture private o altra documentazione tracciabile.
  • I finanziamenti o le liberalità ricevuti da familiari possono giustificare le spese contestate, purché siano dimostrati nell’importo, nella data, nella provenienza e nella disponibilità effettiva.
  • Non è sufficiente una giustificazione generica o meramente dichiarata a posteriori: la documentazione deve essere coerente con l’anno dell’accertamento e con le somme necessarie a sostenere il tenore di vita.
  • Quando la provvista familiare non solo copre le spese contestate ma determina anche un surplus finanziario, essa può escludere la presunzione di maggior reddito imponibile.

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