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Circolare

Circolare numero 145 del 3-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità con cui le SAP devono gestire, nel mese di luglio 1998, i recuperi e i rimborsi derivanti dai risultati contabili del mod. 730/98 per i contribuenti titolari di prestazioni temporanee (mobilità, sussidi e borse di lavoro). Vengono indicate le procedure operative per i casi di abbinamento o mancato abbinamento con gli archivi delle prestazioni, le comunicazioni da inviare ai contribuenti, i criteri per la rateizzazione e per l'applicazione degli interessi dello 0,50% mensile, nonché le istruzioni contabili per l'imputazione ai nuovi conti istituiti. La circolare regola anche le modalità di comunicazione alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza e allega i modelli di lettera e le istruzioni di riparto contabile in caso di incapienza.

Assistenza fiscale ai titolari di prestazioni temporanee: istruzioni operative, contabili e variazioni al piano dei conti

Assistenza fiscale ai contribuenti titolari di prestazioni temporanee: istruzioni operative e contabili

La circolare definisce le modalità con cui le strutture periferiche dell'Istituto devono gestire, nel mese di luglio 1998, i recuperi e i rimborsi derivanti dai risultati contabili del mod. 730/98 riferiti ai contribuenti titolari di prestazioni temporanee. Il documento disciplina sia il profilo operativo sia quello contabile, con particolare attenzione ai casi di abbinamento o mancato abbinamento con gli archivi delle prestazioni di mobilità, sussidio e borse di lavoro.

Finalità e presupposti applicativi

Le istruzioni sono emanate in continuità con il messaggio n. 13112 del 25.3.98 e si basano sulla documentazione predisposta dalla DCTI, in particolare sulle schede analitiche individuali e sulla lista dei rimborsi. L'obiettivo è consentire alle SAP di effettuare tempestivamente i recuperi delle somme a debito e i rimborsi delle somme a credito, con personale qualificato e con soluzioni organizzative adeguate alla delicatezza della materia.

Adempimenti richiesti alle SAP

Le attività da svolgere sono individuate in quattro punti essenziali:

  • recupero, sul primo pagamento utile del mese di luglio, delle somme risultanti a debito dalla scheda analitica;
  • invio delle lettere ai contribuenti nei confronti dei quali il recupero non è possibile, in tutto o in parte;
  • rimborso, nel corso dello stesso mese di luglio, delle somme risultanti a credito nella lista dei rimborsi;
  • comunicazione alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza dei dati relativi alle operazioni entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione.

La circolare precisa che, in ragione dei tempi ristretti, la comunicazione preventiva agli interessati circa l'ammontare a debito o a credito e l'indicazione della SAP competente non è stata inviata.

Gestione dei casi di abbinamento con gli archivi delle prestazioni

In caso di abbinamento con gli archivi delle prestazioni, le SAP devono utilizzare la documentazione fornita dalla DCTI per individuare i contribuenti la cui prima o unica rata presenta un risultato a debito. Se nel mese di luglio non è in pagamento alcuna prestazione, deve essere inviata immediatamente la lettera di cui all'allegato 1, affinché il contribuente provveda autonomamente al pagamento.

Se invece vi è una prestazione in pagamento, il recupero va effettuato sulla base della scheda analitica. Se è stata richiesta la rateizzazione, questa risulta già sviluppata nella scheda; in tal caso, la prestazione deve essere liquidata e la trattenuta effettuata nei limiti della capienza. Se l'importo netto non copre il debito, deve essere inviata la comunicazione di cui all'allegato 2 per informare l'interessato dell'integrale riassorbimento della prestazione da parte del debito fiscale. Se, per effetto della durata della prestazione, non sono possibili ulteriori recuperi, va comunque inviata la lettera di cui all'allegato 1 per segnalare la parte di imposta non trattenibile.

Per la gestione delle posizioni a credito, il rimborso della prima o unica rata deve essere effettuato immediatamente secondo le modalità contabili indicate dalla circolare.

Gestione dei casi di mancato abbinamento

In caso di mancato abbinamento con gli archivi delle prestazioni di mobilità, sussidio e borse di lavoro, e qualora la circostanza non sia stata già comunicata al CAAF o all'interessato, le SAP devono:

  • inviare immediatamente la lettera dell'allegato 1 se il risultato della prima o unica rata è a debito;
  • rimborsare quanto indicato nella lista dei rimborsi se il risultato della prima o unica rata è a credito;
  • inviare comunque la lettera dell'allegato 1 quando, pur avendo ricevuto il rimborso della prima rata, il contribuente debba ancora effettuare versamenti per rateizzazioni e/o per il secondo acconto IRPEF.

Rateizzazione, interessi e incapienza

Per le richieste di rateizzazione, ammesse fino a novembre 1998, la quota da trattenere nei mesi successivi a luglio deve essere maggiorata dello 0,50% mensile; tale interesse risulta già precalcolato sulla scheda analitica. In caso di incapienza dell'intero debito o della prima rata rispetto alla prestazione da erogare nel mese di luglio, o nei mesi successivi in caso di ulteriore incapienza, sulle somme trattenute si applica l'interesse per incapienza dello 0,50% mensile, da calcolare a cura dell'operatore e da annotare sulla scheda analitica.

Se al 31 dicembre 1998 non è stato possibile recuperare l'intero importo dovuto, entro e non oltre il mese di dicembre deve essere inviata la lettera dell'allegato 1 per informare il contribuente della parte residua da versare autonomamente al Fisco.

Aspetti procedurali di recupero e rimborso

Per i recuperi, l'importo da trattenere deve essere sottratto dal campo "Importo assegno" della collezione "Indenn/mobil" prima della quadratura, riportandolo nel campo degli importi vari con la dicitura "REC.730". Al termine dell'elaborazione, il modello IP6 bis conterrà un totale di "pagamenti da effettuare" diverso dalla somma degli importi attribuiti nella sezione Avere del biglietto contabile ai conti GPA 10/52 e/o GPA 10/18; la differenza deve essere rettificata con un biglietto contabile mod. SC3.

La rettifica va operata distinguendo tra prestazioni di mobilità e prestazioni di sussidio o borse di lavoro, ripartendo la differenza tra GPA 10/52 e GPA 10/18. Nei recuperi successivi al mese di luglio, nello schema contabile devono essere compresi anche gli eventuali interessi per rateizzazione e/o incapienza.

Per i rimborsi, invece, deve essere utilizzata la procedura dei "Pagamenti Vari", con causale generica "Rimborsi 730/98". La collezione si collega all'archivio dei trattamenti di disoccupazione e mobilità per il prelievo automatico dei dati anagrafici e di residenza solo per i soggetti già presenti in tale archivio; negli altri casi i dati devono essere acquisiti manualmente.

Conti istituiti e imputazione contabile

Ai fini della corretta imputazione contabile, la circolare istituisce i seguenti conti:

  • GPA 06/89: rimborso IRPEF a saldo;
  • GPA 29/48: ritenute IRPEF a saldo;
  • GPA 29/49: ritenute IRPEF in acconto (1 e 2 acconto);
  • GPA 29/50: ritenute acconto IRPEF su redditi a tassazione separata;
  • GPA 29/51: interessi per incapienza su IRPEF a saldo;
  • GPA 29/52: interessi per incapienza su IRPEF in acconto;
  • GPA 29/53: interessi per incapienza su acconto IRPEF su redditi a tassazione separata;
  • GPA 29/54: interessi per rateizzazione su IRPEF a saldo, in acconto e su redditi a tassazione separata;
  • AS. 22/17: contributo SSN a saldo;
  • AS. 34/17: rimborso del contributo SSN a saldo;
  • AS. 24/17: interessi per incapienza e/o rateizzazione sul contributo SSN a saldo.

Quando la prima o unica rata da recuperare o da rimborsare è il risultato di crediti e debiti di diversa natura, deve essere predisposto un apposito biglietto contabile mod. SC3 secondo gli schemi indicati dalla circolare. In caso di recupero, la trattenuta viene contabilizzata nei conti corrispondenti alle ritenute IRPEF e al contributo SSN, con la somma da recuperare attribuita a GPA 10/52 o GPA 10/18 secondo la prestazione interessata. In caso di rimborso, l'importo da porre in pagamento è imputato a GPA 10/99.

La circolare precisa inoltre che il saldo del conto GPA 06/89 risultante a fine esercizio non deve essere ripreso nel nuovo esercizio, poiché la sistemazione compete alla Direzione Generale.

Comunicazioni alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza

Le ritenute e i rimborsi IRPEF derivanti dal conguaglio devono essere comunicati alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza - Ufficio normativa fiscale mediante l'apposita maschera ZMSX,198, da inviare con procedura TESTI entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. La circolare avverte che, poiché le operazioni di assistenza fiscale devono essere concluse improrogabilmente entro l'anno, la maschera non deve essere utilizzata oltre la segnalazione del 5 gennaio 1999.

I dati comunicati devono coincidere con gli importi contabilizzati e risultanti dai conti istituiti.

Allegati e modelli di comunicazione ai contribuenti

L'allegato 1 contiene la lettera da inviare quando la sede non è in grado di gestire il recupero per mancanza di competenze mensili certe e continuative. In tale comunicazione si invita il contribuente a versare direttamente al Concessionario della riscossione, entro il mese corrente, la somma a debito indicata nella colonna "Da versare", maggiorata dell'interesse dello 0,50% mensile a decorrere da agosto; se è stata scelta la rateizzazione, il residuo va versato in rate di pari importo entro il 30 di ciascun mese e comunque non oltre il 30.11.1998.

L'allegato 2 è la comunicazione da inviare quando l'importo netto della prestazione è stato interamente recuperato per il pagamento delle imposte risultate a debito sulla dichiarazione dei redditi 1997. Essa informa anche che l'eventuale debito residuo verrà recuperato sui successivi pagamenti della prestazione, con applicazione dell'interesse dello 0,50% mensile nei casi previsti.

L'allegato 3 contiene la scheda analitica e le istruzioni per determinare gli importi da trattenere nei casi di incapienza e per predisporre il Bcfc, mentre l'allegato 4 riporta le variazioni al piano dei conti.

Regole per i casi di incapienza e esempio applicativo

L'allegato 3 detta le modalità di calcolo della rata da trattenere quando nel mese precedente vi sia stata incapienza. In sintesi:

  • si calcola per ciascuna voce la quota di incapienza sottraendo l'importo della quota capitale prestampata della stessa voce del mese precedente;
  • sull'importo così ottenuto si calcola l'interesse di incapienza dello 0,50%;
  • si sommano rata prestampata, quota di incapienza e interesse per ottenere il totale da recuperare.

Per la contabilizzazione, la trattenuta netta degli interessi di rateizzazione e incapienza va ripartita proporzionalmente tra le voci di imposta e gli interessi vanno riportati integralmente nella sezione di ripartizione contabile. Nei casi in cui la prima o unica rata presenti un saldo a credito e la prestazione sia incapiente, la ripartizione proporzionale va effettuata considerando, come importo recuperato, la somma della trattenuta effettivamente operata e dei saldi a credito, e come coacervo delle trattenute il totale delle sole voci a debito.

La circolare riporta un esempio numerico di riparto tra saldo IRPEF e primo acconto IRPEF a fronte di una prestazione netta inferiore al debito complessivo, al fine di chiarire il criterio di attribuzione proporzionale.

Disposizioni finali

La circolare indica infine che le strutture interessate hanno ricevuto il testo completo, comprensivo degli allegati, tramite POEL, e fornisce le istruzioni tecniche per la stampa del file CIR145.EXE. L'attenzione è concentrata sulla tempestiva esecuzione degli adempimenti e sulla coerenza tra operazioni effettuate, contabilizzazione e comunicazioni successive.

Punti principali

Ambito e finalità dell'intervento

La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per il recupero e/o il rimborso delle somme risultanti dal mod. 730/98 nei confronti dei contribuenti titolari di prestazioni temporanee. L'intervento si colloca in continuità con il messaggio n. 13112 del 25.3.98 e richiede alle SAP di organizzare gli adempimenti con personale dotato della necessaria professionalità, considerata la delicatezza e l'urgenza delle operazioni.

Attività da svolgere e documentazione di supporto

Le attività si fondano sulla documentazione predisposta dalla DCTI, in particolare sulle schede analitiche individuali e sulla lista dei rimborsi. Le SAP devono: recuperare sul primo pagamento utile di luglio le somme a debito; inviare le comunicazioni ai contribuenti nei casi in cui il recupero non sia possibile in tutto o in parte; effettuare i rimborsi ai soggetti presenti nella lista dei rimborsi; comunicare alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza i dati delle operazioni entro il giorno 5 del mese successivo.

Recuperi delle somme a debito

In presenza di risultati a debito, il recupero deve avvenire sul primo pagamento da effettuare nel mese di luglio, oppure sui pagamenti successivi se la prestazione non consente il recupero integrale. Se nel mese di luglio non vi è alcuna prestazione in pagamento, deve essere inviata subito la lettera di cui all'allegato 1 per consentire al contribuente di versare autonomamente quanto dovuto. Se la prestazione è insufficiente, la trattenuta va operata nei limiti della capienza e, se residua debito non recuperabile, occorre inviare la comunicazione di cui all'allegato 1.

Rimborsi delle somme a credito

Le somme a credito risultanti dalla lista dei rimborsi devono essere corrisposte nel corso del mese di luglio. Il rimborso deve essere disposto con la procedura dei "Pagamenti Vari", utilizzando la causale generica "Rimborsi 730/98". Per i soggetti titolari di prestazioni di mobilità, sussidio o borsa di lavoro l'anagrafica può essere acquisita automaticamente dall'archivio dei trattamenti; negli altri casi i dati devono essere inseriti dall'operatore.

Rateizzazione, incapienza e interessi

Per le richieste di rateizzazione, con sviluppo massimo fino a novembre 1998, la quota da trattenere nei mesi successivi a luglio deve essere maggiorata dello 0,50% mensile, interesse già precalcolato sulla scheda analitica. In caso di incapienza, sulle somme trattenute nei mesi successivi si applica inoltre un interesse per incapienza dello 0,50% mensile, da calcolare e annotare sulla scheda analitica. Se al 31 dicembre 1998 non è stato possibile recuperare l'intero debito, entro e non oltre il mese di dicembre deve essere inviata la lettera di cui all'allegato 1 per comunicare il residuo ancora da versare.

Adempimenti contabili e nuovi conti

Le operazioni di recupero e rimborso devono essere rilevate con appositi biglietti contabili, in particolare con il mod. SC3 nei casi previsti. La circolare istituisce nuovi conti per la corretta imputazione delle ritenute, dei rimborsi e degli interessi IRPEF e SSN, tra cui GPA 06/89, GPA 29/48, GPA 29/49, GPA 29/50, GPA 29/51, GPA 29/52, GPA 29/53, GPA 29/54, AS. 22/17, AS. 34/17 e AS. 24/17. I dati contabilizzati devono essere coerenti con quelli comunicati alla Direzione Centrale Ragioneria e Finanza tramite la maschera ZMSX,198, da inviare con procedura TESTI entro il giorno 5 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni; tale maschera non deve essere usata oltre la segnalazione del 5 gennaio 1999.

Criteri di registrazione e riparto delle trattenute

La circolare dettaglia gli schemi di registrazione contabile per la prima o unica rata da recuperare o da rimborsare. Nei casi di recupero, la trattenuta va applicata sulla collezione "Indenn/mobil" prima della quadratura, sottraendo l'importo dal campo "Importo assegno" e riportandolo in "importi vari" come "REC.730". La differenza tra quanto recuperato e gli importi inizialmente attribuiti ai conti va rettificata mediante biglietto contabile SC3, ripartendo la differenza tra GPA 10/52 e GPA 10/18 in base alla prestazione interessata. Nei casi di rimborsi, il pagamento va addebitato al conto GPA 10/99.

Incapienza e ripartizione proporzionale

Per i recuperi parziali per incapienza, l'imputazione delle trattenute deve attribuire prioritariamente gli importi agli interessi di rateizzazione e di incapienza; la parte residua va ripartita proporzionalmente tra i singoli tributi, considerando la quota capitale della rata del mese e la quota incapiente del mese precedente. L'allegato 3 fornisce la procedura di calcolo della rata da trattenere, della ripartizione contabile e il criterio specifico da seguire quando la prima o unica rata comprenda un saldo a credito.

Allegati e modelli di comunicazione

La circolare contiene i modelli di lettera per il contribuente: l'allegato 1 per comunicare l'impossibilità di effettuare il recupero e l'obbligo di versamento diretto, e l'allegato 2 per informare che l'importo netto della prestazione è stato interamente recuperato per il pagamento delle imposte dovute. L'allegato 3 riporta la scheda analitica e le modalità di determinazione degli importi in caso di incapienza; l'allegato 4 contiene le variazioni al piano dei conti.

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