Circolare numero 18 del 03-07-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la pubblicazione dell’ordinanza n. 2779/1998, che estende ai contributi previdenziali e assistenziali sospesi anche quelli relativi a marzo 1998 con scadenza 20 aprile 1998 per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 in Umbria e Marche. Il versamento delle somme sospese e la presentazione della modulistica dovranno avvenire dal 1° febbraio 1999, con modalità che saranno definite da successivo decreto ministeriale. Restano distinte e non coinvolte da questa proroga le posizioni già disciplinate dall’ordinanza n. 2728/1997 per i soggetti che abbiano subito ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, i quali devono produrre copia dell’ordinanza alla sede Enpals di Roma.
Proroga e chiarimenti sulla sospensione dei contributi per il sisma Marche-Umbria e benefici per Crotone
Sospensione contributiva per il sisma Marche-Umbria e proroga benefici Crotone
La circolare informa dell’emanazione e pubblicazione dell’ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, che interviene sull’emergenza sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria e contiene anche la proroga di benefici per la città di Crotone. Il documento si concentra soprattutto sugli effetti dell’ordinanza in materia di sospensione e successivo recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Ambito soggettivo e territoriale
Le disposizioni riguardano i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, residenti o aventi sede operativa nei comuni e nelle frazioni elencati per la regione Umbria e per la regione Marche. La circolare riporta un elenco molto ampio di comuni interessati, tra i quali, per l’Umbria, Assisi, Foligno, Norcia, Spoleto, Bastia e altri centri minori e frazioni; per le Marche, Camerino, Fabriano, Visso, Matelica, Genga, Ussita e numerose altre località e frazioni specificamente indicate.
Estensione della sospensione dei contributi
La sospensione dei versamenti contributivi già prevista dall’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, per il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, viene estesa anche ai contributi relativi al mese di marzo 1998, con scadenza ordinaria al 20 aprile 1998. Si tratta di contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti per effetto della sospensione emergenziale.
Recupero degli importi sospesi e scadenze operative
Le somme sospese dovranno essere versate a partire dal 1° febbraio 1999. Le modalità di pagamento saranno definite con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alla stessa data del 1° febbraio 1999 è fissato, in modo tassativo, anche il termine per la presentazione della modulistica collegata al versamento dei contributi sospesi, ossia i modelli 031/R e 031/CM, con scadenza legale compresa tra il 20 ottobre 1997 e il 20 aprile 1998. Tale termine vale anche per le imprese che si avvalgono di supporti magnetici.
Distinzione rispetto alla sospensione prorogata al 31 dicembre 1998
La circolare precisa che le disposizioni appena richiamate non incidono sul recupero dei contributi per i quali la sospensione è stata prorogata sino al 31 dicembre 1998 dall’ordinanza n. 2728/1997. Per questa distinta categoria possono accedere al beneficio solo i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni colpiti di Marche e Umbria le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Adempimento documentale per i soggetti ammessi alla proroga fino al 31 dicembre 1998
I soggetti che rientrano nella sospensione fino al 31 dicembre 1998 devono trasmettere alla Sede Enpals di Roma copia dell’ordinanza sindacale di sgombero. Per le modalità di recupero dei contributi sospesi si rinvia integralmente a quanto già chiarito nella circolare n. 8 del 3 marzo 1998.
Punti principali
Pubblicazione dell’ordinanza n. 2779/1998
La circolare dà seguito alla n. 8 del 3 marzo 1998 e segnala la pubblicazione in G.U. dell’ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, emanata dal Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile. L’ordinanza reca ulteriori disposizioni per l’emergenza sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria e dispone anche la proroga dei benefici a favore della città di Crotone.
Ambito territoriale dei destinatari
Le misure riguardano persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede operativa nei comuni e frazioni elencati per l’Umbria e le Marche. Per l’Umbria sono indicati, tra gli altri, Assisi, Foligno, Norcia, Spoleto e numerosi altri comuni e frazioni; per le Marche, tra gli altri, Camerino, Fabriano, Visso, Matelica, Genga e ulteriori comuni e frazioni specificamente elencati nella circolare.
Estensione della sospensione dei contributi
La sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, già prevista dall’ordinanza n. 2728/1997 per il periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, è estesa anche ai contributi relativi al mese di marzo 1998, con scadenza di pagamento il 20 aprile 1998.
Recupero delle somme sospese e termini
Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dovrà essere effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1999. Le modalità saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La stessa data del 1° febbraio 1999 vale come termine tassativo anche per la presentazione della modulistica collegata al versamento dei contributi sospesi, cioè i modelli 031/R e 031/CM con scadenza legale dal 20 ottobre 1997 al 20 aprile 1998, anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.
Distinzione rispetto alla sospensione fino al 31 dicembre 1998
Le disposizioni illustrate non riguardano il recupero dei contributi la cui sospensione è stata prorogata sino al 31 dicembre 1998 dall’ordinanza n. 2728/1997. Per questa diversa fattispecie possono beneficiare della sospensione solo i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni delle Marche e dell’Umbria le cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Adempimento documentale per i soggetti ammessi fino al 31 dicembre 1998
I soggetti aventi diritto alla sospensione fino al 31 dicembre 1998 devono presentare presso la Sede Enpals di Roma copia dell’ordinanza sindacale di sgombero. Per le modalità di recupero dei contributi sospesi si richiama quanto già indicato nella circolare n. 8 del 3 marzo 1998.
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