Circolare numero 148 del 7-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce nuovi criteri applicativi in tre materie: indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, prestazioni di disoccupazione per i soci di cooperative e accertamento dell’anzianità aziendale per l’indennità di mobilità nei cambi di gestione per successione di appalti. Viene chiarito quando è possibile cumulare la disoccupazione ordinaria con requisiti normali e quella con requisiti ridotti, viene adeguata la disciplina per i soci di cooperativa alla modifica normativa del 1998 e si riconosce il cumulo dei periodi lavorativi presso più imprese nello stesso appalto ai fini della mobilità. I nuovi criteri si applicano alle domande non ancora definite e ai ricorsi non ancora decisi alla data della circolare.
Nuovi criteri su disoccupazione, mobilità e soci di cooperativa
Trattamenti di disoccupazione e di mobilità: nuovi criteri
La circolare interviene su tre distinte materie, introducendo criteri applicativi aggiornati rispetto agli orientamenti precedenti. Le modifiche riguardano l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, le prestazioni di disoccupazione per i soci di cooperative e la valutazione dell’anzianità aziendale ai fini dell’indennità di mobilità nei casi di successione di appalti.
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
La circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 198 del 13 luglio 1995 sul riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti quando il lavoratore possiede anche il requisito dell’anno di contribuzione nel biennio.
Viene superato il precedente indirizzo secondo cui, se la domanda di disoccupazione con requisiti normali fosse stata regolarmente presentata e accolta, non sarebbe stato possibile riconoscere anche la prestazione con requisiti ridotti. Dopo l’approfondimento svolto dal Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, con il supporto dell’Avvocatura centrale, viene stabilito che il doppio riconoscimento è possibile nei seguenti casi:
- la domanda per la disoccupazione con requisiti normali è stata accolta ma non ha dato luogo alla riscossione di alcuna giornata di indennità;
- l’indennità con requisiti normali è stata riscossa per un numero di giornate inferiore al limite massimo previsto dalla legge.
In tali ipotesi, il lavoratore può ottenere anche l’indennità con requisiti ridotti, entro il limite massimo complessivo di 156 giornate indennizzabili nell’anno, che resta quello previsto per questa prestazione.
La circolare precisa inoltre che non possono comunque essere indennizzate le giornate per le quali la legge esclude espressamente l’indennizzabilità. Tra gli esempi indicati figurano:
- i periodi di carenza di cui agli articoli 73, comma 2, e 77, comma 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827;
- il mancato preavviso con corresponsione della relativa indennità, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del medesimo decreto;
- il servizio militare;
- le giornate coperte da altre prestazioni previdenziali, come indennità di malattia, indennità di maternità e trattamento di cassa integrazione.
Prestazioni di disoccupazione per i soci di cooperative
La circolare richiama anzitutto la disciplina introdotta con la circolare n. 175 del 31 luglio 1997, emanata per dare attuazione all’articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di prestazioni di disoccupazione ai soci di cooperative. In base a quel precedente orientamento, il presupposto per il riconoscimento delle prestazioni era la cessazione del rapporto associativo, considerata condizione idonea a far acquisire ai lavoratori lo stato di disoccupazione.
Successivamente, l’articolo 1-quater della legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, ha modificato la legge n. 196/1997 sostituendo il comma 3 dell’articolo 24. La nuova formulazione stabilisce che l’iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste dal comma 2, non comporta la perdita dello stato di socio della cooperativa.
In applicazione della modifica normativa, la circolare dispone che anche i lavoratori che mantengano la qualifica di soci possono accedere alle seguenti prestazioni di disoccupazione non agricola:
- indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
- indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti;
- trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
Per ottenere tali prestazioni è necessario che i lavoratori siano iscritti nelle liste di collocamento e possano far valere gli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.
Indennità di mobilità nei cambi di gestione per successione di appalti
La circolare affronta infine il tema dell’indennità di mobilità nei casi di cambio di gestione per successione di appalti. Viene richiamato il manuale della Commissione di studio Ministero del lavoro-INPS, intitolato "L’Istituto della mobilità" (edizione novembre 1996), che aveva già chiarito il criterio di valutazione dell’anzianità aziendale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
In caso di trasferimento di azienda, il manuale aveva già stabilito che, ai fini del requisito dell’anzianità aziendale, occorre sommare anche il periodo di lavoro prestato alle dipendenze del precedente datore di lavoro. La Commissione aveva inoltre esaminato l’ipotesi dei lavoratori che, pur continuando a svolgere la stessa attività per il medesimo appaltante, transitano da un’impresa all’altra nei cambi di gestione per successione di appalti, ritenendo che in tali casi l’anzianità, garantita da disposizioni di legge o contrattuali, sia assimilabile a quella aziendale e possa essere valutata con riferimento all’ente appaltante, cumulando i periodi prestati presso le diverse imprese appaltatrici.
Poiché tale lettura aveva carattere innovativo, la Commissione aveva ritenuto opportuno un intervento direttivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero ha quindi disposto che le domande di indennità di mobilità debbano essere definite positivamente quando i lavoratori facciano valere il requisito dell’anzianità aziendale sommando i periodi di lavoro svolti presso più imprese nell’ambito del medesimo appalto, purché sussistano anche gli altri requisiti di legge.
Decorrenza dei nuovi criteri
La circolare conclude precisando che, per tutte le fattispecie esaminate, vengono adottati nuovi criteri rispetto a quelli precedentemente seguiti. Tali criteri si applicano a tutte le domande non ancora definite e a tutti i ricorsi non ancora decisi dal Comitato provinciale alla data della circolare.
Punti principali
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
Viene superato il precedente orientamento secondo cui la presentazione e l’accoglimento di una domanda di disoccupazione ordinaria con requisiti normali escludevano, in ogni caso, il riconoscimento anche dell’indennità con requisiti ridotti. Se la domanda per i requisiti normali è stata accolta ma non ha dato luogo alla riscossione di alcuna giornata di indennità, oppure se l’indennità è stata riscossa per un numero di giornate inferiore al massimo previsto, può essere riconosciuto anche il diritto all’indennità con requisiti ridotti, entro il limite complessivo di 156 giornate annue. Restano comunque escluse dall’indennizzo le giornate che, per specifiche disposizioni di legge, non sono indennizzabili, come i periodi di carenza, il mancato preavviso con relativa indennità, il servizio militare e le giornate coperte da altre prestazioni previdenziali (malattia, maternità, cassa integrazione, ecc.).
Prestazioni di disoccupazione per i soci di cooperative
In seguito alla modifica dell’articolo 24 della legge n. 196/1997 apportata dall’articolo 1-quater della legge n. 176/1998, l’iscrizione nelle liste di collocamento non comporta più la perdita dello stato di socio della cooperativa. Di conseguenza, viene modificato il precedente criterio della circolare n. 175/1997: ai soci che mantengono la qualifica di soci può essere riconosciuto il diritto alle prestazioni di disoccupazione non agricola, e in particolare all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti nonché al trattamento speciale di disoccupazione edile previsto dalla legge n. 427/1975, purché siano iscritti nelle liste di collocamento e in possesso degli altri requisiti di legge.
Indennità di mobilità nei cambi di gestione per successione di appalti
Viene recepito l’orientamento del Ministero del lavoro secondo cui, nei casi di successione di appalti, il requisito dell’anzianità aziendale ai fini dell’indennità di mobilità può essere verificato cumulando i periodi di lavoro prestati presso più imprese che si succedono nella gestione del medesimo appalto. Il criterio si fonda sull’esistenza di un’anzianità garantita da disposizioni di legge o contrattuali, assimilabile a quella aziendale. Le domande di indennità di mobilità devono quindi essere definite positivamente se, sommando tali periodi, risultano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Ambito temporale di applicazione
I nuovi criteri valgono per tutte le fattispecie trattate dalla circolare e si applicano a tutte le domande ancora non definite, nonché a tutti i ricorsi non ancora decisi dal Comitato provinciale alla data della circolare.
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