Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 142 del 30-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1998 relativa ai primi interventi urgenti per i danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. Per la materia previdenziale e assistenziale dispone la sospensione, dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, del versamento dei contributi, inclusa la quota a carico dei dipendenti e i contributi SSN, senza oneri accessori. La circolare chiarisce i soggetti beneficiari, le condizioni per accedere al beneficio, l'ambito oggettivo della sospensione, l'individuazione delle aree a rischio e il recupero dei contributi sospesi, prevedendo in assenza di ulteriori istruzioni il pagamento in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999.

Sospensione dei contributi per i territori di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi del 5-6 maggio 1998

Sospensione contributiva per eventi calamitosi in Campania

La circolare dell'INPS n. 142 del 30 giugno 1998 fornisce le prime istruzioni applicative dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1998 relativa ai danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. L'intervento riguarda, per il profilo previdenziale, la sospensione dei versamenti contributivi e degli adempimenti connessi, con precise indicazioni su beneficiari, ambito della sospensione e recupero delle somme differite.

Quadro normativo e misura disposta

L'ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 1998 n. 120, prevede all'art. 14 la sospensione, dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La sospensione comprende anche:

  • la quota contributiva a carico dei dipendenti;
  • i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni. Il versamento dei contributi sospesi dovrà avvenire senza applicazione di oneri accessori.

Soggetti beneficiari

La circolare individua due categorie di soggetti che possono avvalersi della sospensione:

  • i soggetti residenti, alla data dell'evento calamitoso, nelle aree di rischio individuate dal Dipartimento della Protezione Civile;
  • i soggetti gravemente danneggiati dagli eventi, anche se non residenti nelle zone a rischio. La sospensione si applica sia alle aziende residenti nelle zone colpite sia alle aziende residenti altrove che abbiano svolto attività lavorativa nelle aree interessate, purché abbiano subito gravi danni; in questo secondo caso il beneficio è limitato all'attività svolta in loco. La misura si estende anche ai lavoratori dipendenti, inclusa la quota a loro carico, sia quando dipendano da aziende residenti e operanti nelle zone colpite, sia quando lavorino per aziende esterne ma abbiano residenza nelle aree interessate.

Condizioni e prova del beneficio

Per i residenti, il diritto alla sospensione deriva dalla sola residenza nelle zone disastrate, da comprovare con idonea documentazione. Per gli altri soggetti è invece richiesto che sia dimostrato un "grave danno"; la circolare osserva però che l'ordinanza non definisce questo requisito né indica modalità di certificazione, riservandosi ulteriori istruzioni.

Ambito della sospensione e adempimenti

La sospensione non riguarda soltanto i termini per il pagamento, ma anche quelli per la presentazione della modulistica collegata al versamento. È inoltre espressamente escluso ogni rimborso o restituzione per i contributi versati entro il 26 maggio 1998, data di pubblicazione dell'ordinanza, anche se il versamento è stato effettuato nonostante la sospensione.

Aree a rischio e istruzioni operative

Le aree a rischio saranno determinate dal Dipartimento della Protezione Civile, con il supporto del GNDCI del CNR e del Servizio geologico nazionale. La circolare rinvia la comunicazione operativa di tali aree ai Comuni interessati una volta che esse siano state formalmente individuate.

Recupero dei contributi sospesi

Poiché l'ordinanza non prevede modalità particolari di recupero, la circolare stabilisce che, salvo future disposizioni, il pagamento differito dovrà avvenire in unica soluzione al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 4 gennaio 1999.

Categorie di contribuenti interessate

La sospensione riguarda i contributi con scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998 relativi a tutte le principali categorie di contribuenti, vale a dire:

  • datori di lavoro;
  • lavoratori autonomi;
  • committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • domestici;
  • contribuenti volontari.

Sintesi finale

La circolare ha quindi finalità eminentemente applicative: individua i destinatari della sospensione, delimita l'oggetto del beneficio, rinvia a successive indicazioni per la perimetrazione delle aree a rischio e chiarisce che i contributi sospesi, in assenza di ulteriori norme, dovranno essere versati in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999, senza applicazione di sanzioni o interessi accessori.

Punti principali

Fonte normativa e contenuto dell'ordinanza

La circolare dà attuazione all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 1998 n. 120. L'ordinanza prevede interventi urgenti per fronteggiare i danni derivanti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. Per la competenza dell'INPS, l'art. 14 stabilisce la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti e i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale ex art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, con esonero da oneri accessori.

Soggetti beneficiari della sospensione

Possono beneficiare della sospensione i soggetti residenti alla data dell'evento calamitoso nelle aree di rischio individuate dal Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti che abbiano subito gravi danni dagli eventi, anche se non residenti nelle zone interessate. La circolare precisa che la sospensione riguarda sia le aziende residenti nelle aree colpite sia le aziende residenti altrove ma con attività svolta nelle aree interessate, purché abbiano subito gravi danni; in tale ultimo caso la sospensione è limitata all'attività ivi svolta. Il beneficio si estende anche alla quota contributiva a carico dei dipendenti, quindi anche ai lavoratori dipendenti di aziende operanti fuori dalle zone colpite, se residenti nelle aree interessate.

Condizioni per l'accesso al beneficio

Per i soggetti residenti nelle zone disastrate, il diritto alla sospensione deriva dalla sola residenza nelle aree colpite, che deve essere provata con idonea documentazione. Per gli altri soggetti è necessario dimostrare di aver subito un "grave danno". La circolare segnala tuttavia che l'ordinanza non fornisce criteri per definire o certificare tale grave danno e rinvia a successive istruzioni.

Oggetto della sospensione

La sospensione riguarda sia i termini di versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica connessa al versamento. Non sono previsti rimborsi o restituzioni per i contributi eventualmente versati, nonostante la sospensione, entro il 26 maggio 1998, data di pubblicazione dell'ordinanza.

Individuazione delle aree a rischio

Le aree a rischio sono individuate dall'art. 1 dell'ordinanza e saranno determinate dal Dipartimento della Protezione Civile, con il supporto del GNDCI del CNR e del Servizio geologico nazionale. La circolare rinvia a una successiva comunicazione delle aree, non appena rese note ai Comuni interessati.

Recupero dei contributi sospesi

L'ordinanza non disciplina in modo specifico le modalità di recupero dei contributi sospesi. In assenza di ulteriori disposizioni, la circolare indica che il versamento differito dovrà avvenire in unica soluzione al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 4 gennaio 1999, considerando che il 1° e il 3 gennaio sono festivi e il 2 gennaio cade di sabato.

Categorie di contribuenti interessate

La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi scadenti nel periodo 5 maggio 1998 - 31 dicembre 1998 relativi a tutte le categorie di contribuenti: datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, domestici e contribuenti volontari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.