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Circolare

Circolare numero 146 del 6-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare precisa che, per effetto del parere del Ministero del Lavoro, il contributo dello 0,20% destinato al Fondo di garanzia per il T.F.R. non è dovuto dai soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958. Le sedi INPS devono quindi adeguare l’applicazione della circolare n. 175/1997 a tale indirizzo. I contributi eventualmente già versati possono essere rimborsati su domanda, nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria decennale.

Inapplicabilità del contributo di finanziamento al Fondo di garanzia T.F.R. per i soci delle cooperative della piccola pesca

Contributo di finanziamento al Fondo di garanzia T.F.R. e cooperative della piccola pesca

La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, chiarendo il regime del contributo di finanziamento al Fondo di garanzia per il T.F.R. con riferimento ai soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250. Lo scopo è allineare le istruzioni INPS al parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Quadro normativo e richieste di chiarimento

Dopo la circolare INPS n. 175 del 31 luglio 1997, alcune organizzazioni rappresentative del settore hanno chiesto chiarimenti sulla sua applicabilità alle cooperative della piccola pesca. La questione è stata quindi sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che con nota del 25 maggio 1998 n. 13 - PS - 6-141010 ha trasmesso il parere della Commissione Centrale Assicurazione Pescatori.

Ragioni dell’inapplicabilità

La Commissione ha valorizzato la specialità della disciplina di cui alla legge n. 250/1958, che contempla solo alcune forme di contribuzione. Ha inoltre osservato che, nelle cooperative della piccola pesca, l’organizzazione produttiva rende difficilmente configurabile una remunerazione dell’attività del socio diversa da quella strettamente collegata al ricavato del prodotto della pesca. Per tale ragione è stata ritenuta fondata la tesi della non debenza del contributo dello 0,20% per il finanziamento del Fondo di garanzia, anche perché non si configura un intervento del Fondo a garanzia dei crediti in questo contesto.

Indicazioni applicative per le sedi

Le sedi INPS, nell’applicare la circolare n. 175 del 1997, devono considerare non dovuto il contributo per i soci delle cooperative della piccola pesca ex lege n. 250/1958. L’indicazione ha quindi carattere operativo e comporta l’esclusione dell’obbligo contributivo per tale categoria.

Rimborso di eventuali versamenti

Qualora il contributo sia stato comunque versato, la circolare prevede la possibilità di rimborso su domanda. Il rimborso è subordinato al rispetto del termine di prescrizione ordinaria decennale.

Punti principali

Oggetto e ambito della circolare

La circolare riguarda l’applicazione dell’art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di contributo di finanziamento al Fondo di garanzia per il T.F.R., con specifico riferimento alle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Parere ministeriale e motivazione

A seguito di richieste di chiarimento formulate dalle organizzazioni del settore, la questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministero, richiamando il parere della Commissione Centrale Assicurazione Pescatori, ha ritenuto che la particolare organizzazione produttiva della piccola pesca e la disciplina speciale della legge n. 250/1958 rendano non configurabile, per i soci, un intervento del Fondo a garanzia dei crediti tale da giustificare l’applicazione del contributo.

Non debenza del contributo dello 0,20%

Le cooperative della piccola pesca, per i soci delle medesime, non sono tenute al versamento del contributo dello 0,20% per il finanziamento del Fondo di garanzia per il T.F.R. La circolare precisa quindi che tale contributo non deve essere richiesto in relazione a questi rapporti.

Indicazioni operative per le sedi INPS

Nell’applicazione della circolare n. 175 del 31 luglio 1997, le sedi INPS devono tenere conto del parere ministeriale e considerare non dovuto il contributo per i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958.

Rimborso dei contributi eventualmente versati

L’eventuale contributo già versato può essere rimborsato su domanda dell’interessato. Il rimborso è ammesso nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria decennale.

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