Ordinanza n. 1674/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento decreto di divieto detenzione armi e munizioni emesso dalla Prefettura Di Salerno in data 26.06.2025, notificato al ricorrente dalla stazione dei Carabinieri Di -OMISSIS- in data 05.07.2025, e, di tutti gli altri atti premessi, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Salerno del 26 giugno 2025 recante divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e degli atti connessi. Il TAR ha rilevato che il ricorso è stato notificato alle amministrazioni presso la loro sede reale mediante PEC indirizzate a caselle che non hanno determinato una valida notificazione; le amministrazioni non si sono costituite spontaneamente. La decisione non esamina i motivi di merito contro il divieto.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione alle amministrazioni intimate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione entro i successivi quindici giorni, anch'essi perentori, a pena di improcedibilità. Ha rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026. La statuizione si fonda sull'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021: la rinnovazione è consentita anche se la nullità è imputabile al notificante, senza che il giudice debba accertarne la colpa.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
Considerato che, per effetto della riscrittura di tale norma, ai fini dell’autorizzazione al rinnovo della notificazione al giudice non compete più alcun accertamento in ordine alla imputabilità o meno dell’errore a colpa del notificante, avendo la Corte ritenuto necessario “preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, a fronte di un mero vizio di nullità dell'atto processuale” legittimando la sanatoria della notifica anche nell’ipotesi in cui tale nullità sia dipesa da causa imputabile al notificante, in tal modo evitando le preclusioni derivanti dallo spirare dei termini decadenziali;
In caso di nullità della notificazione, il giudice può autorizzarne la rinnovazione anche quando l'errore è imputabile al notificante; non deve accertare l'assenza di colpa, così da preservare gli effetti della domanda ed evitare la perdita di tutela per scadenza dei termini.
Massime di principio
- La rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. può essere autorizzata anche quando la nullità dipenda da una causa imputabile al notificante; il giudice non è tenuto a verificare l'assenza di colpa del notificante.
- Quando le amministrazioni intimate non si costituiscono spontaneamente e la notificazione del ricorso è nulla, il giudice può ordinare la rinnovazione entro un termine perentorio e imporre il deposito della relativa prova entro un ulteriore termine perentorio, con improcedibilità in caso di inadempimento.
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