Cassazione Penale, Sentenza n. 05198/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/08/2025 con la quale il G.i.p. ha rigettato la richiesta di sequestro probatorio presentata dalla persona offesa Edoardo Lannocca e trasmessa al giudice dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'obbligo di motivazione (art. 125 c.p.p.) e motivazione apparente, insufficiente o illogica per mancato confronto specifico con le esigenze istruttorie indicate nella querela e nella memoria difensiva; (2) omessa considerazione degli elementi di prova offerti ai sensi dell'art. 90 c.p.p. e mancanza di valutazione delle esigenze investigative residue; (3) violazione degli artt. 125, 253 e 368 c.p.p. per errata interpretazione della funzione del sequestro probatorio (confusione tra copia documentale e corpo del reato), travisamento del concetto di attivita meramente esplorativa e illogicita circa l'irrecuperabilita delle prove digitali; (4) doglianza sulla impossibilita di riqualificare la richiesta come sequestro preventivo e sul fatto che la parte offesa non ha iniziativa autonoma per il sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento del G.i.p. che respinge la richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata e trasmessa ex art. 368 c.p.p. e' sottratto a ogni mezzo di impugnazione in virtù del principio di tassativita dell'art. 568 c.p.p. Ha inoltre rilevato che la censura di abnormita' sollevata con memoria ex art. 611 c.p.p. costituisce motivo nuovo ed e' inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo; comunque tale censura e' manifestamente infondata. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 368 cod. proc. pen.
Disciplina la trasmissione al giudice per le indagini preliminari della richiesta di sequestro probatorio formulata dalla persona offesa quando il pubblico ministero ritenga di non dover disporre il sequestro; la Corte ha ritenuto che il provvedimento del G.i.p. adottato in tale sede rientri nel regime di inimpugnabilità previsto dal sistema
art. 125 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; il ricorrente ha censurato insufficiente motivazione del G.i.p., ma la Corte non ha esaminato nel merito perche' ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni di inammissibilita procedurale
art. 90 cod. proc. pen.
Consente alla parte di depositare elementi di prova a sostegno della propria istanza; il ricorrente lamentava omissione di considerazione di tali elementi, ma la Corte ha ritenuto la questione sottratta al suo esame per inammissibilita
art. 253 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla corretta qualificazione della tipologia di sequestro; la Corte non ha proceduto a valutazione di merito essendo il ricorso inammissibile
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui i provvedimenti del G.i.p. che respingono richieste di sequestro probatorio trasmesse ex art. 368 sono sottratti a impugnazione, sulla base di questa disciplina
art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.
Stabilisce che nuovi motivi introdotti con memoria non possono sanare l'inammissibilita': la Corte ha applicato la norma per escludere la censura di 'abnormita'' proposta successivamente come nuova doglianza
art. 611 cod. proc. pen.
Permette la produzione di memorie; la Corte ha osservato che la censura di abnormita' formulata in memoria costituisce motivo nuovo non idoneo a superare l'inammissibilita' del ricorso
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e all'ammenda, applicata dalla Corte per profili di colpa nella proposizione del ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Le decisioni del G.i.p. che respingono richieste di sequestro probatorio presentate dalla parte privata e trasmesse dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 368 c.p.p. sono, secondo consolidato orientamento, sottratte a impugnazione in Cassazione: pertanto il ricorso per cassazione e' inammissibile
- La censura di 'abnormita'' formulata successivamente in memoria e' in genere considerata un motivo nuovo e non puo' sanare l'inammissibilita' del ricorso; eventuali nuovi profili di doglianza vanno prospettati nei termini e con gli strumenti previsti dalla legge
- In situazioni simili alla parte offesa conviene, prima della trasmissione al G.i.p., ottenere il coinvolgimento e l'azione del pubblico ministero (richiedendo esplicitamente il sequestro e illustrandone l'urgenza), poiche' e' il PM che decide se esercitare direttamente il potere di sequestro o trasmettere al G.i.p.
- Se il G.i.p. rigetta la richiesta trasmessa ex art. 368, le strade praticabili per la parte privata sono alternative al ricorso per cassazione: insistere con il pubblico ministero per una rivalutazione, acquisire e preservare prove con altri mezzi leciti, o valutare azioni civili che non siano soggette al medesimo regime di impugnabilita'
- Chi presenta istanze di sequestro probatorio deve documentare con precisione l'esigenza di conservazione, l'indicazione degli oggetti o dei dati da sequestrare e l'irrimandabile necessita' della misura (soprattutto per dati digitali), per evitare contestazioni di motivazione generica o apodittica
- Proporre impugnative palesemente inammissibili puo' comportare sanzioni economiche; quindi valutare preliminarmente la percorribilita' dell'impugnazione alla luce della normativa sulla tassativita' dei rimedi
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