Circolare numero 52 del 27-04-2022
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INPS e FENAIPA ITALIA per la riscossione, tramite F24, delle quote associative degli artigiani e commercianti. Definisce modalità operative di riscossione e riversamento, presentazione e revoca delle deleghe, obblighi di conservazione documentale, termini e decorrenze, misura e comunicazione della quota, forniture dati, aspetti finanziari con oneri a carico dell'Associazione, clausole di salvaguardia, cause e procedure di recesso/risoluzione/sospensione, controlli a campione con relative penali e istruzioni contabili dedicate.
Convenzione INPS - FENAIPA ITALIA per la riscossione delle quote associative (22/02/2022, validità fino al 31/12/2023, rinnovo possibile per un triennio)
Punti principali
Premessa
Convenzione sottoscritta il 22/02/2022 con validità fino al 31/12/2023, rinnovabile una sola volta per un triennio su richiesta PEC dell'Associazione almeno 6 mesi prima della scadenza; facoltà di recesso per entrambe le parti mediante PEC.
Modalità di riscossione e riversamento
INPS riscuote la quota associativa unitamente ai contributi obbligatori tramite F24; l'importo della quota e l'Associazione saranno evidenziati sull'avviso di pagamento e consultabili nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti". I versamenti entro l'inizio della fase di abbinamento (di norma giorno 7 successivo alla scadenza ordinaria) vengono riversati all'Associazione; in caso di pagamento parziale si dà priorità ai contributi obbligatori, eventuali residui sono riversati; versamenti oltre il termine non vengono riversati ma resi disponibili per compensazione o rimborso.
Presentazione e decorrenza della delega
Le deleghe sono trasmesse digitalmente tramite l'applicazione "Gestione deleghe integrata" con copia del documento d'identità; la delega deve usare il modulo INPS e contenere le autorizzazioni per il trattamento dati; l'Associazione conserva gli originali secondo le normative di conservazione sostitutiva. Se nell'anno pervengono più deleghe per associazioni diverse, nessuna viene considerata. La delega produce effetti dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione; la procedura è aperta dal 2 maggio al 1 marzo dell'anno successivo.
Revoca della delega
L'associato può revocare direttamente o tramite l'Associazione, comunicando all'INPS con copia documento; l'INPS elabora la richiesta e notifica l'Associazione. Revoca efficace dalla prima tariffazione utile successiva alla definizione della richiesta. Se si trasmette contestualmente nuova delega e revoca, entrambi gli originali devono essere conservati.
Misura della quota associativa
La quota è determinata dall'Associazione e notificata all'INPS tramite procedura informatica; viene stabilita in misura fissa e può essere differenziata a livello provinciale.
Fornitura dati
INPS mette a disposizione, tramite "Gestione deleghe integrata", l'elenco degli associati relativi ai riversamenti e trasmette un rendiconto riepilogativo con importi per emissione contributiva, costi del servizio e somme nette corrisposte; accesso e prelievo soggetti a norme di sicurezza e privacy.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli obblighi finanziari e le spese sono regolate a livello centrale. Onorari a carico dell'Associazione: €5.300,00 una tantum per l'attivazione; €1.100,00 annui per costi fissi; €1,36 annui per la gestione nuove deleghe ed emissione code-line; €2,83 annui per la gestione revoche; €0,25 trimestrale per la gestione di ciascun modello F24. Ulteriori oneri e spese sono a carico dell'Associazione.
Clausola di salvaguardia
L'INPS è estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità riguardanti rapporti associato-Associazione; l'Associazione si obbliga a rimborsare l'interessato o l'INPS in caso di soccombenza giudiziaria o contenzioso connesso alle deleghe, e a rimborsare spese in caso di coinvolgimento dell'INPS in giudizi collegati.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti, contestazioni sull'uso del nome/logo, modifiche normative o eventi straordinari; prima del recesso INPS notifica le motivazioni e l'Associazione ha 30 giorni per osservazioni. Risoluzione di diritto prevista per specifiche cause (perdita requisiti, conflitti di interesse, misure inibitorie, violazioni privacy, ecc.). INPS può sospendere la convenzione se l'Associazione è sottoposta ad indagini giudiziarie; tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Controlli a campione e penali
INPS effettua verifiche annuali a campione su almeno il 10% delle deleghe validate. L'Associazione deve fornire entro 30 giorni gli originali richiesti. Se emergono irregolarità superiori al 10% delle deleghe validate, è prevista una penale di €144,00 per ogni irregolarità. Se le penali superano il 10% del totale delle quote riversate nell'anno, la convenzione si risolve di diritto.
Istruzioni contabili
Sono istituiti conti dedicati per la rilevazione e l'accredito delle quote (GPA25829, GPA35829, GPA11829) movimentabili dalle procedure telematiche; la Direzione centrale Bilanci cura gli adempimenti contabili e in Allegato n.2 è la variazione al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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