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Circolare

Circolare numero 56 del 10-05-2022

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 e si sostituiscono le tabelle delle aliquote n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della modifica normativa (legge n. 234/2021) le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 sono assoggettate alla contribuzione NASpI dal 1° gennaio 2022 e non sono più tenute alla contribuzione di disoccupazione agricola del 2,75%. Per effetto di ciò sono state rettificate le aliquote totali indicate nelle tabelle n. 4 e n. 7 della circolare n. 31/2022, che passano rispettivamente al 30,5830% e al 33,1830%. È stata ridefinita la ripartizione delle riduzioni contributive e specificato l'ambito di applicazione; ulteriori dettagli sull'esonero dell'1% saranno comunicati con successivo messaggio.

Rettifica aliquote contributive per cooperative agricole (tabelle n. 4 e n. 7 della circolare n. 31/2022)

Punti principali

Premessa e modifica normativa

La circolare n. 31/2022 aveva comunicato le aliquote 2022 per il settore agricolo. La legge n. 234/2021 (modifica al d.lgs. n. 22/2015) dispone che, dal 1/1/2022, le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 versino la contribuzione di finanziamento NASpI e non siano più assoggettate all'aliquota del 2,75% per la disoccupazione agricola.

Rettifica tabelle e nuove aliquote

Le tabelle n. 4 e n. 7 dell'allegato alla circolare n. 31/2022 sono state aggiornate: le aliquote complessive per gli operai a tempo indeterminato sono ora pari al 30,5830% (cooperative agricole) e al 33,1830% (cooperative agricole di tipo industriale), sostituendo i precedenti valori indicati.

Ridistribuzione delle riduzioni contributive

L'assoggettamento alla NASpI comporta la ridefinizione delle riduzioni previste dall'art. 120 della legge n. 388/2000 e dagli artt. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005: la riduzione complessiva dello 0,40% si applica per lo 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per lo 0,37% alle contribuzioni versate con il flusso Uniemens (sezione "Datori di lavoro privati"). Sulle ultime sarà altresì applicato l'esonero dell'1% previsto dalla legge n. 266/2005; le modalità saranno comunicate con successivo messaggio.

Ambito di applicazione

Le aliquote rettificate si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti tramite agenzie di somministrazione e alle assunzioni congiunte il cui datore di riferimento rientra nelle categorie delle cooperative indicate.

Gestione contributo per formazione

L'aliquota dello 0,30% per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25 legge n. 845/1978), è gestita nella sezione Uniemens dei datori di lavoro privati.

Sottoscrizione

Il documento è firmato dal Direttore Generale Vincenzo Caridi.

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