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Circolare

Circolare numero 50 del 21-04-2022

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra e modifica in parte la circolare n. 71/2017: ribadisce le condizioni generali per il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (finalizzato a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti), precisa che il possesso di una pensione da un'organizzazione internazionale non ostacola il diritto al cumulo e supera la limitazione contenuta nel paragrafo 3 della circ. 71/2017; restano ferme le altre indicazioni precedenti e le esclusioni per i casi risolvibili con altri istituti di cumulo/totalizzazione.

Chiarimenti sull'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 18 della legge 115/2015

Punti principali

Ambito e finalità del cumulo

Possono essere cumulati i periodi assicurativi, coperti da contribuzione, maturati presso organizzazioni internazionali per rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio UE o Svizzera con periodi versati nelle gestioni italiane (FPLD, gestioni speciali autonomi, Gestione separata, gestioni sostitutive/esclusive, enti privatizzati per liberi professionisti) per conseguire pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, a condizione che i periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione italiana siano almeno 52 settimane e non si sovrappongano.

Limitazioni confermate

Rimane precluso esercitare il cumulo ai soggetti che, avvalendosi di altri istituti nazionali (cumulo legge 228/2012, cumulo d.lgs. 184/1997 o totalizzazione d.lgs. 42/2006), potrebbero ottenere la prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle gestioni italiane.

Pensione da organizzazione internazionale non ostativa

Contrariamente a quanto indicato in parte nella circ. 71/2017, la titolarità di una pensione erogata da una delle organizzazioni internazionali non impedisce il diritto al cumulo ai sensi dell'art. 18 della legge 115/2015; si adotta un'interpretazione favorevole alla libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e in analogia con la totalizzazione nazionale.

Abrogazione parziale di precedente disposizione

Sono superate le disposizioni del paragrafo 3 della circolare n. 71/2017 nella parte in cui si considerava precluso il diritto al cumulo per chi, alla data della domanda, risultasse già titolare di un trattamento pensionistico da una organizzazione internazionale.

Riferimenti e coerenza interpretativa

La precisazione trova fondamento in precedenti messaggi e circolari (mess. n. 4670/2010, circ. n. 88/2010, mess. n. 1094/2016, circ. n. 60/2017 e n. 103/2017) e nel chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro circa la compatibilità tra pensione estera e totalizzazione.

Conferma delle restanti indicazioni

Fatte salve le modifiche sopra indicate, restano valide tutte le altre istruzioni e precisazioni contenute nella circolare n. 71/2017.

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