Circolare numero 53 del 28-04-2022
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico. L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’INPS riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del Reddito di cittadinanza debbano presentare apposita domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'erogazione d'ufficio, a decorrere da marzo 2022 (pagamenti da aprile 2022), dell'integrazione dell'Assegno Unico e Universale per i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza. L'INPS determina l'importo sottraendo dalla misura teorica dell'assegno la quota di Rdc attribuibile ai figli; verifica requisiti e composizione del nucleo tramite DSU e banche dati, richiedendo il modello "Rdc-Com/AU" per informazioni mancanti. Vengono chiarite modalità di calcolo, maggiorazioni, decorrenze, effetti di decadenza/sospensione, regime fiscale e rilevazioni contabili.
Riconoscimento e modalità di erogazione dell'integrazione dell'Assegno Unico e Universale per i percettori del Reddito di cittadinanza (integrazione Rdc/AU)
Punti principali
Premessa
Il D.lgs. n.230/2021 istituisce l'Assegno unico e universale dal 1° marzo 2022; per i percettori di Rdc l'assegno è corrisposto d'ufficio come integrazione Rdc/AU senza presentazione di domanda.
Verifica dei requisiti
I requisiti AU (residenza, cittadinanza, pagamento imposte) sono considerati soddisfatti per i percettori di Rdc in virtù dei requisiti più restrittivi del Rdc; l'assegno è dovuto ai figli a carico indicati ai fini ISEE.
Individuazione dei beneficiari
L'INPS individua d'ufficio i nuclei Rdc aventi diritto sulla base della DSU valida e di banche dati anagrafiche; il modello "Rdc-Com/AU" deve essere presentato per informazioni mancanti o per autocertificare condizioni particolari (es. figli maggiorenni in formazione, genitori separati, madri <21 anni, figli non valorizzati correttamente nella DSU).
Diritto alle maggiorazioni
Le maggiorazioni previste dagli artt.4 e 5 del D.lgs. n.230/2021 si applicano anche all'integrazione Rdc/AU; alcune maggiorazioni richiedono autocertificazione tramite "Rdc-Com/AU" (es. entrambi i genitori lavoratori, maggiorazione transitoria legata all'ANF 2021).
Modalità di erogazione e decorrenza
L'integrazione è mensile, decorre da marzo 2022 con pagamenti da aprile 2022; l'accredito avviene il mese successivo alla liquidazione della rata Rdc per consentire le verifiche e il calcolo della quota Rdc sui figli; limiti di prelievo mensile possono essere superati solo per questi accrediti nei limiti antiriciclaggio e giornalieri.
Calcolo dell'importo
L'integrazione = importo teorico AU (per figli minorenni e maggiorenni separati) meno quota Rdc relativa ai figli, calcolata con la scala di equivalenza Rdc; valori negativi equiparati a zero. Sono fornite formule dettagliate e esempi numerici.
Conguaglio e impatti di decadenza/sospensione
Revoca, decadenza o sospensione del Rdc comportano interruzione dell'integrazione sulla Carta Rdc; se permane il diritto all'AU bisogna presentare domanda; al termine dell'anno di competenza (febbraio) l'INPS effettua conguagli automatici per mensilità non fruite o indebitamente corrisposte.
Regime fiscale e istruzioni contabili
L'assegno unico non concorre alla formazione del reddito IRPEF; sono indicati i codici contabili istituiti (GAT30216, GAT30220 per oneri e GAT24216, GAT24220 per recuperi) per la rilevazione dell'integrazione Rdc/AU e della maggiorazione transitoria.
Informazioni operative accessibili
Esiti e dettagli delle integrazioni Rdc/AU saranno consultabili sul sito INPS nella procedura Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, sezione "Lista domande ed esiti".
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