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Ordinanza

Ordinanza n. 2143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 89 del 2026.

Giustizia amministrativa202604163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 89/2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado; domanda cautelare diretta alla sospensione della relativa efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha proposto appello contro la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che il provvedimento amministrativo originariamente contestato era plurimotivato, mentre i motivi dedotti in primo grado avevano riguardato soltanto una specifica parte della motivazione. L’appellante ha inoltre allegato un danno grave e irreparabile derivante dall’efficacia della sentenza e dal provvedimento amministrativo, relativo all’ampliamento di un’attività già esistente e operativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. In questa fase sommaria ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione della sentenza, rilevando anzitutto che il provvedimento amministrativo era plurimotivato e che le censure di primo grado avevano investito soltanto una parte della motivazione. Ha inoltre escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile allegato, poiché la controversia riguardava l’ampliamento di un’attività già esistente e attiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata è stata esaminata in sede cautelare; il giudice ha ritenuto non integrati i presupposti per concedere la misura.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza appellata non può essere concessa quando il provvedimento amministrativo controverso è fondato su una pluralità di motivazioni e le censure dedotte in primo grado hanno investito soltanto una parte di esse, senza incidere necessariamente sulla complessiva tenuta dell’atto.
  • Il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare non è ravvisabile, in assenza di ulteriori elementi concreti, nel pregiudizio connesso all’ampliamento di un’attività economica già esistente e attiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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