Cassazione Penale, Sentenza n. 16935/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per ricettazione di una Fiat Panda sostenendo che il reato, di natura istantanea, si era consumato quando il fratello Giuseppe Cutolo aveva ricevuto il veicolo provento di furto. Pertanto le successive condotte dei ricorrenti (posizione proprietaria/di controllo nella ditta 'Ferrometalli Sud s.a.s.', omissione di controllo documentale e comportamenti ostruzionistici durante le verifiche della polizia) sarebbero post factum e non idonee a provare un concorso morale antecedente o coevo. Venivano inoltre dedotte violazioni di legge (art. 110 e 648 c.p.) e di regole probatorie (art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Carmine Cutolo e Cristina Zerino e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che la ricettazione è reato istantaneo che si consuma al momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (nel caso, quando Giuseppe Cutolo riceveva la Fiat Panda) e che per ritenere la responsabilità per concorso morale a carico di terzi è necessaria la prova rigorosa di un accordo criminoso antecedente o concomitante alla consumazione. Le condotte successive dei ricorrenti erano, secondo la Cassazione, insufficienti a integrare il concorso morale.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiesto in combinazione con l'art. 648 c.p. per valutare la partecipazione al reato: la Corte ha evidenziato che, per il concorso morale, occorre prova di un accordo antecedente o coevo rispetto alla consumazione del reato.
art. 648 c.p.
Norma che punisce la ricettazione; la Corte ha ribadito la natura istantanea del reato, consumato al momento dell'acquisizione del possesso del bene, con conseguente esigenza di prova specifica per estendere la responsabilità ad altri soggetti.
art. 192 c.p.p.
Principi sui criteri probatori e sulle prove indiziarie. La Corte ha ritenuto che i criteri di cui all'art. 192 non fossero stati rispettati nella valutazione degli indizi a carico dei ricorrenti, perché gli indizi richiamati erano successivi alla consumazione del reato e non idonei a provare il concorso morale.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). I ricorrenti le avevano invocate per contestare l'interpretazione del momento consumativo e la logica della motivazione della Corte territoriale; la Cassazione ha accolto tali censure.
Massime di principio
- La ricettazione è reato istantaneo: si consuma quando l'agente ottiene il possesso della cosa provento di reato; atti successivi non estendono automaticamente la fattispecie.
- Per ritenere la responsabilità di terzi a titolo di concorso morale nella ricettazione è necessaria prova rigorosa di un accordo criminoso antecedente o coevo alla consumazione; mere relazioni familiari o di lavoro non sono di per sé sufficienti.
- Condotte successive (uso del bene, omissioni amministrative, comportamenti ostruzionistici dopo la ricezione) possono essere rilevanti ma solo se collegate in modo probatorio all'accordo criminoso precedente o concomitante; altrimenti sono insufficienti per il concorso.
- In tema di prova indiziaria, il giudice deve applicare rigorosamente i criteri dell'art. 192 c.p.p.: gli indizi devono essere precisi, concordanti e concatenati in modo da escludere spiegazioni alternative ragionevoli.
- In presenza di incertezza significativa sulla sussistenza del concorso nel momento consumativo del reato, la decisione deve essere riesaminata o si deve escludere la responsabilità penale sulla base del principio di legalità e del dubbio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16680/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16682/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →