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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La banca ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3, dell'art. 13 dello stesso decreto e della L. n. 342/2000, art. 74. Sosteneva di avere diritto al rimborso dell'ICI versata in eccedenza anche per il periodo successivo alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale, pur avendo continuato provvisoriamente a calcolare l'imposta secondo il metodo contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, riconoscendo alla banca il diritto al rimborso dell'ICI anche per l'anno 1999. La Corte ha stabilito che, per gli immobili del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto, il metodo contabile vale fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da tale richiesta il contribuente entra nel sistema della rendita catastale e può ottenere il rimborso dell'eventuale eccedenza versata. La successiva attribuzione della rendita può avere efficacia retroattiva rispetto alla data della richiesta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    Metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

    Il metodo contabile si applica fino a quando il contribuente non formula la richiesta di attribuzione della rendita catastale. Dopo tale richiesta, il metodo contabile diventa provvisorio e il contribuente può chiedere il rimborso dell'ICI versata in eccedenza rispetto alla rendita successivamente attribuita.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    Dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La norma riguarda l'efficacia dell'atto nei confronti del contribuente e dell'amministrazione, ma non impedisce che la rendita venga applicata ai periodi d'imposta successivi alla denuncia di variazione e anteriori alla notificazione, quando la modifica deriva da una variazione materiale già denunciata.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 13

    È richiamato in relazione alla disciplina del rimborso dell'ICI indebitamente o erroneamente versata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo la domanda di rimborso anche per il 1999.

Massime di principio

  • Per i fabbricati del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto, il contribuente può utilizzare il criterio contabile fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita.
  • La data decisiva per il passaggio al sistema della rendita catastale è, in linea generale, quella della richiesta di attribuzione o della denuncia di variazione, non necessariamente quella successiva di iscrizione della rendita negli atti catastali.
  • Dopo la richiesta di rendita, i versamenti effettuati con il metodo contabile hanno carattere provvisorio: se la rendita definitiva determina un'imposta inferiore, il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza nei termini previsti dalla legge.
  • La notificazione della rendita determina la sua efficacia formale, ma la rendita può essere applicabile anche a periodi precedenti alla notificazione, purché successivi alla denuncia di variazione che ha determinato il nuovo classamento.
  • In casi analoghi occorre documentare la data della richiesta di attribuzione della rendita, la data della variazione dell'immobile, i versamenti effettuati e il calcolo dell'imposta secondo la rendita definitiva.

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