Parere del Garante n. 62 del 13/02/2025
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2024” - 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sul nuovo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate relativo all’uso dei dati delle spese sanitarie e veterinarie nella dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2024. Il parere si colloca nel quadro del d.lgs. 175/2014, come modificato, e tiene conto delle novità sui controlli formali delle dichiarazioni precompilate introdotte dai decreti-legge n. 146/2021 e n. 73/2022. Il Garante rileva che la disciplina proposta limita l’accesso ai soli dati di dettaglio delle spese sanitarie necessari per i controlli formali sulle dichiarazioni selezionate e prevede la conservazione dei log per 5 anni. Rileva inoltre che lo schema recepisce le indicazioni ricevute nell’interlocuzione con l’Autorità in tema di liceità, minimizzazione, integrità, riservatezza, privacy by design e by default e sicurezza del trattamento. Per gli aspetti non innovati, il provvedimento rinvia alla disciplina già valutata favorevolmente in precedenti pareri del Garante. Resta riservata una valutazione futura sulle nuove modalità di accesso da parte delle ulteriori categorie di intermediari previste dalla recente modifica dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 175/2014, da esaminare nel successivo provvedimento generale sull’accesso alla dichiarazione precompilata.
Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione precompilata dal periodo d’imposta 2024
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione precompilata dal 2024
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024. Il parere è reso nel quadro dell’art. 1 del d.lgs. 175/2014 e delle successive modifiche normative, nonché ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si inserisce nella disciplina della dichiarazione precompilata introdotta dal d.lgs. 175/2014 e nel sistema dei controlli formali previsto dal d.P.R. 600/1973. Il Garante richiama inoltre le modifiche apportate dall’art. 5-ter del d.l. 146/2021 e dall’art. 6 del d.l. 73/2022, che incidono sulle esclusioni dal controllo formale quando la dichiarazione precompilata è presentata con modifiche.
Sono richiamati, in particolare:
- l’art. 1, commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, del d.lgs. 175/2014;
- l’art. 3, commi 2, 4 e 5, del medesimo decreto;
- l’art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2014, come modificati;
- l’art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Contenuto dello schema esaminato
Lo schema riguarda le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate può utilizzare i dati delle spese sanitarie e veterinarie per elaborare la dichiarazione precompilata. L’Autorità evidenzia che l’intervento è reso necessario dalle innovazioni sui controlli formali introdotte dalla normativa recente, poiché la precedente formulazione del provvedimento del 6 maggio 2019 non consentiva un accesso ai dati di dettaglio idoneo a verificare le spese sanitarie rettificate rispetto ai dati precompilati.
Accesso ai dati di dettaglio per il controllo formale
Il nucleo innovativo dello schema consiste nella previsione che, in caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati precompilati, operate:
- direttamente dal contribuente, anche mediante compilazione semplificata;
- tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- tramite gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 322/1998,
i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale, possano accedere alle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie presenti nel Sistema Tessera Sanitaria.
L’accesso è circoscritto ai dipendenti incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo e riguarda le spese del contribuente e dei familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata.
Conservazione dei log e principi di protezione dei dati
Lo schema dispone inoltre che il Sistema Tessera Sanitaria conservi, per 5 anni, i log di tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente.
Il Garante valuta tale previsione come coerente con i principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- integrità e riservatezza;
- privacy by design e privacy by default;
- sicurezza del trattamento.
In particolare, l’Autorità sottolinea che lo schema limita l’accesso ai dati di dettaglio alle sole ipotesi necessarie ai fini del controllo formale e rafforza il tracciamento delle operazioni mediante l’estensione del periodo di conservazione dei log.
Coordinamento con i precedenti provvedimenti sul precompilato
Per gli aspetti non innovati, lo schema rinvia alla disciplina contenuta nei precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate in materia di spese sanitarie e precompilata, già favorevolmente valutati dal Garante. L’Autorità richiama espressamente i provvedimenti del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ritenendo ancora adeguate le misure e garanzie in essi previste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Intermediari e futura valutazione dell’accesso alla precompilata
L’Agenzia delle entrate rappresenta che, per effetto delle modifiche all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 175/2014, il provvedimento di accesso alla dichiarazione precompilata 2025 recepirà anche le nuove figure di intermediari tra i soggetti che possono scaricare i dati precompilati, limitatamente al modello Redditi PF.
Il Garante prende atto della circostanza, ma precisa di riservarsi la valutazione dell’adeguatezza di tali modalità di accesso nel successivo provvedimento generale sull’accesso alla dichiarazione precompilata, senza che ciò incida sul presente parere.
Conclusioni
Alla luce delle modifiche normative e delle misure previste nello schema, il Garante afferma che non vi sono osservazioni da formulare e rende parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per la dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2024.
Punti principali
Oggetto del parere e base normativa
Il Garante si pronuncia sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2024. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, nell’ambito della disciplina di cui al d.lgs. 175/2014 e alle successive modifiche normative.
Effetto delle modifiche normative sui controlli formali
Lo schema nasce dall’esigenza di adeguare il precedente provvedimento del 6 maggio 2019 alle modifiche introdotte dall’art. 5-ter del d.l. 146/2021 e dall’art. 6 del d.l. 73/2022 in materia di controlli formali sulle dichiarazioni precompilate. In particolare, la nuova disciplina richiede che, in caso di spese sanitarie modificate rispetto ai dati precompilati, l’Agenzia possa accedere ai dati di dettaglio necessari per effettuare il controllo formale.
Limitazione dell’accesso ai dati di dettaglio
Lo schema prevede che, solo per le dichiarazioni selezionate centralmente per il controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate accedano alle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie presenti nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è circoscritto ai dipendenti dell’ufficio territorialmente competente e riguarda le spese del contribuente e dei familiari fiscalmente a carico individuati sulla base della dichiarazione presentata.
Conservazione dei log e garanzie di sicurezza
Il provvedimento prevede che il Sistema Tessera Sanitaria conservi i log di tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle entrate, nonché le consultazioni effettuate dal contribuente, per un periodo di 5 anni. Il Garante considera questa misura coerente con i principi di minimizzazione, integrità e riservatezza, nonché con gli obblighi di privacy by design e by default e di sicurezza del trattamento di cui agli artt. 5, 25 e 32 GDPR.
Rinvio ai precedenti provvedimenti già valutati favorevolmente
Per gli aspetti ulteriori rispetto a quelli oggetto di aggiornamento, lo schema rinvia ai precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate in materia di dichiarazione precompilata e spese sanitarie/veterinarie, già oggetto di parere favorevole del Garante negli anni 2019, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il Garante considera ancora adeguate le misure e le garanzie in essi contenute.
Questione degli intermediari e riserva di valutazione
L’Agenzia delle entrate segnala che la recente modifica dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 175/2014 estende le possibilità di accesso ai dati precompilati anche ad altre categorie di intermediari. Il Garante prende atto ma si riserva di valutare l’adeguatezza di tali modalità di accesso nel successivo provvedimento generale sull’accesso alla dichiarazione precompilata, senza che ciò incida sul parere favorevole espresso sullo schema in esame.
Esito finale
Il Garante conclude che non vi sono osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento e rende parere favorevole sul testo proposto dall’Agenzia delle entrate.
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