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Sentenza

Sentenza del 01/02/2016 n. 147 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Demanio - Demanio marittimo - Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio - E' dovuta alla Regione sul cui territorio è posto il bene demaniale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio, con particolare riferimento all'individuazione dell'ente regionale titolare del relativo gettito. La legge 16 maggio 1970, n. 281, ha istituito l'imposta come risorsa finanziaria a favore della Regione nel cui territorio si trova il bene demaniale, pur restando la proprietà del bene in capo allo Stato. Il fatto che il potere di rilasciare la concessione sia stato attribuito, delegato o riconosciuto a un soggetto diverso dallo Stato non incide sull'obbligo tributario né sulla spettanza dell'imposta alla Regione territorialmente interessata.

La decisione

È stato affermato il principio secondo cui l'imposta sulle concessioni statali dei beni demaniali è dovuta alla Regione nel cui territorio è situato il bene concesso. La titolarità statale del bene resta distinta dalla potestà concessoria e dalla spettanza del tributo regionale. Pertanto, eventuali trasferimenti o deleghe del potere di concessione a soggetti diversi dallo Stato non escludono l'applicazione dell'imposta né modificano il criterio territoriale di attribuzione del gettito.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281

    La legge ha previsto, a favore delle Regioni, "l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio posti nel territorio di ogni Regione".

    L'imposta spetta alla Regione nel cui territorio è ubicato il bene demaniale oggetto della concessione, indipendentemente dal fatto che la proprietà del bene rimanga allo Stato.

  • Art. 2, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281

    Ogni Regione può determinare l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

    La norma riconosce alle Regioni il potere di fissare l'importo dell'imposta entro il limite massimo del triplo del canone concessorio.

Massime di principio

  • Per individuare la Regione beneficiaria dell'imposta sulle concessioni demaniali rileva principalmente il luogo in cui si trova il bene concesso, non il soggetto che materialmente rilascia la concessione.
  • La proprietà statale del bene e l'esercizio della potestà concessoria sono profili distinti: una delega o un trasferimento di funzioni amministrative non elimina l'obbligo tributario regionale.
  • Quando una norma attribuisce un tributo alla Regione territorialmente collegata al bene o all'attività, il criterio territoriale tende a prevalere su quello relativo all'autorità che emette l'atto concessorio.
  • In casi analoghi occorre verificare la legge istitutiva del tributo, la localizzazione del bene, il soggetto titolare della concessione e l'eventuale disciplina regionale sull'importo, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

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