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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07461/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una proprietaria di autovettura ha agito per ottenere il risarcimento dei danni materiali riportati dal mezzo in un sinistro avvenuto su una strada comunale, deducendo la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. per la presenza di uno scavo non segnalato, disposto perpendicolarmente alla carreggiata, e di ghiaia sparsa sul manto stradale. Il Comune ha contestato la domanda sia sul piano della competenza per valore sia nel merito, sostenendo che il danno derivasse dalla imprudente condotta di guida del conducente. In appello il Tribunale ha accolto la censura sulla competenza ma ha rigettato nel merito la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e attribuendo l'evento alla condotta imprudente del conducente. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente identificato il caso fortuito con la sola colpa del danneggiato, senza verificare anche la non prevedibilità e non prevenibilità della sua condotta da parte del custode, e abbia inoltre erroneamente presunto la colpa del custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto un apprezzamento di fatto sulla mancanza di nesso causale tra la strada e il danno, attribuendo esclusivamente alla condotta imprudente del conducente l'evento dannoso; tale accertamento non era censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Ha inoltre ribadito che, in tema di art. 2051 c.c., la responsabilità del custode è oggettiva, grava sull'attore la prova del nesso causale e il custode si libera provando il caso fortuito; quando il fortuito consista nella condotta del danneggiato, non è necessario che questa sia anche autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, essendo sufficiente che sia colposa e rilevante causalmente secondo il giudizio del merito.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    responsabilità del custode; caso fortuito

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva: l'attore deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode si libera solo provando il caso fortuito, consistente in fatto naturale, fatto del terzo o condotta della vittima, con imprevedibilità e inevitabilità richieste solo per il fatto naturale o del terzo, non per la condotta colposa del danneggiato.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la condotta del danneggiato dovesse essere valutata anche sotto il profilo della prevedibilità e prevenibilità; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la questione fosse decisiva, poiché il giudice di merito aveva negato a monte il nesso causale.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché investiva in realtà un accertamento di fatto sul nesso causale, non denunciabile come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c. n. 1

    La censura sulla pretesa presunzione di colpa del custode è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce dell'orientamento consolidato sulla natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cose in custodia, l'attore deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; solo una volta accertato tale nesso opera l'onere del custode di provare il caso fortuito.
  • Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, ma, a differenza del fatto naturale o del terzo, non richiede necessariamente imprevedibilità e inevitabilità: è sufficiente che la condotta sia colposa e causalmente assorbente o concorrente secondo l'accertamento di merito.
  • La valutazione sulla rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato è un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se la censura si limita a prospettare violazione di legge.
  • Non è configurabile una presunzione di colpa del custode in senso soggettivo ex art. 2051 c.c., poiché la responsabilità è oggettiva e prescinde dalla diligenza del custode.
  • In cassazione non può essere dedotta come violazione di legge la critica a un accertamento fattuale in tema di nesso causale, salvo specifica denuncia di un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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