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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22352/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca creditrice nei confronti di due atti dispositivi: la compravendita con cui un debitore fideiussore aveva trasferito alla sorella una quota pari a 1/3 di beni immobili, e la successiva pattuizione contenuta in un verbale di separazione consensuale omologato, con cui la sorella aveva poi trasferito quegli stessi beni al coniuge. La banca agiva quale creditrice del fideiussore, obbligato in forza di garanzia personale prestata a favore di rapporti bancari della società debitrice principale. In corso di causa interveniva una diversa banca/cessionaria, che si dichiarava subentrata nel credito originario a seguito di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Il tribunale aveva accolto la revocatoria dichiarando inefficaci gli atti; la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della sorella, ritenendo coperta da giudicato esterno la legittimazione attiva della cessionaria, tardiva l’eccezione relativa all’assenza di appartenenza al debitore di alcuni beni, e provata per presunzioni la scientia damni. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 58 TUB, 111 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno sulla legittimazione della cessionaria non potesse vincolarla perché non parte del precedente giudizio e non avente causa rispetto a quel rapporto, e che la prova della cessione del credito non potesse desumersi da avvisi generici in Gazzetta Ufficiale; 2) violazione degli artt. 81, 100 e 183 c.p.c., contestando la tardività dell’eccezione circa l’inammissibilità della revocatoria su beni non appartenenti al debitore e sostenendo che la questione attiene a legittimazione e interesse ad agire, rilevabili d’ufficio; 3) nullità della sentenza per motivazione omessa o illogica, perché la corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato che la domanda revocatoria riguardava solo gli immobili provenienti dal debitore, mentre l’azione sarebbe stata rivolta all’intera pattuizione di separazione; 4) violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c., censurando l’uso di presunzioni per desumere la scientia damni del terzo acquirente sulla base del rapporto di parentela, della tempistica degli atti, della natura onerosa delle attribuzioni e della dedotta convivenza dei soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto operante l’efficacia riflessa del giudicato esterno anche nei confronti della ricorrente, poiché la sentenza invocata aveva già accertato la titolarità del credito e la validità della successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, costituendo presupposto logico imprescindibile dell’azione revocatoria, che è accessoria rispetto all’esistenza e titolarità del credito. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità perché la sentenza impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma e non censurata: l’eccezione era comunque infondata poiché la revocatoria risultava correttamente limitata ai soli immobili già appartenuti al debitore e poi trasferiti dalla ricorrente. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la corte d’appello aveva tratto il contenuto della domanda dall’atto di citazione e che la ricorrente non aveva specificamente contestato tale ricostruzione né prodotto elementi idonei a dimostrare che la domanda colpisse beni estranei al patrimonio del debitore. Sul quarto motivo ha dichiarato l’inammissibilità, perché la censura non denunciava un errore nell’uso del ragionamento presuntivo ma contestava la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; inoltre la valutazione complessiva degli indizi (stretta relazione familiare, vicinanza temporale degli atti, mancanza di prova effettiva dei corrispettivi, comunanza di interessi economici e contesto di progressiva spoliazione patrimoniale) era ritenuta idonea a fondare la scientia damni. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria

    l’azione è accessoria e dipendente dall’esistenza e titolarità del credito; può colpire atti dispositivi posti in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie.

  • art. 58 TUB

    la cessione del credito può essere provata mediante gli effetti dell’operazione di cessione in blocco richiamata nel giudizio, nei limiti dell’accertamento già compiuto in altro processo.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato insieme al tema del giudicato e della successione a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può spiegare efficacia riflessa nei confronti di terzi in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la situazione accertata.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione ad agire, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire, ritenuto non decisivo alla luce della ratio autonoma della sentenza impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    invocato per contestare la tardività dell’eccezione, ma la doglianza non ha superato la presenza di una diversa ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 111 Cost. per censurare il vizio di motivazione, escluso dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    invocato per il sindacato sulla motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono valutabili unitariamente; la censura che contesti solo la ricostruzione dei fatti e non l’uso della regola presuntiva è inammissibile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può avere efficacia riflessa anche verso un soggetto estraneo al precedente processo quando la situazione giuridica su cui incide è dipendente o subordinata rispetto a quella già accertata con sentenza passata in giudicato, e la questione decisa nel primo giudizio costituisce presupposto logico-giuridico necessario del secondo.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria, l’accertamento definitivo della titolarità del credito in capo all’attore o al suo successore è presupposto essenziale dell’azione e può essere fatto valere anche attraverso il giudicato esterno, se il nuovo convenuto si trova in un rapporto di derivazione giuridica rispetto alla posizione già accertata.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, né per sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella già accolta in sentenza.
  • La scientia damni nel terzo acquirente può essere desunta tramite presunzioni semplici valutate unitariamente, sulla base di un quadro indiziario complessivo che consideri, tra l’altro, il contesto familiare, la vicinanza temporale degli atti dispositivi, la mancanza di prova effettiva dei corrispettivi e la progressiva diminuzione del patrimonio del debitore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoGiudicato
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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