Sentenza del 14/11/2016 n. 8617 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Notifica cartella esattoriale a mezzo posta - Obbligo di conservazione della prova della notifica - Ratio - Onere della prova in capo al concessionario - Produzione in giudizio - Obbligo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la regolare notificazione delle cartelle esattoriali, rilevando che il concessionario non aveva prodotto in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento. La questione riguardava anche l'interpretazione dell'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 e, in particolare, se il decorso del termine quinquennale di conservazione della documentazione notificatoria esonerasse il concessionario dall'onere di provare la notifica mediante la produzione degli atti originali o equivalenti.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle grava sul concessionario della riscossione. Tale prova deve essere fornita mediante la relata di notifica, la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica, oppure l'avviso di ricevimento. Non sono sufficienti documenti equipollenti, come registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o mere attestazioni dell'ufficio postale. L'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 impone la conservazione della documentazione per cinque anni, ma non introduce, dopo tale termine, alcuna esenzione dall'onere della prova in giudizio. Pertanto, in mancanza della documentazione idonea a dimostrare la notifica, la posizione del contribuente è stata accolta.
Norme richiamate
Articolo 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
La norma stabilisce un obbligo minimo di conservazione documentale per cinque anni, ma non prevede che, decorso tale termine, il concessionario sia esonerato dall'onere di provare in giudizio l'avvenuta notificazione. Quando la notifica è contestata, il concessionario deve comunque produrre la relata o l'avviso di ricevimento; non sono sufficienti documenti sostitutivi privi della stessa efficacia probatoria.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la notificazione di una cartella, spetta al concessionario dimostrare che la notifica è stata effettuata regolarmente.
- La prova ordinaria della notifica consiste nella produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento; registri interni, archivi informatici o attestazioni generiche non sono normalmente sufficienti.
- Il termine quinquennale previsto per la conservazione della documentazione non coincide con un termine di esonero dall'onere della prova in giudizio.
- La mancata produzione della documentazione notificatoria può impedire al concessionario di dimostrare la conoscenza legale della cartella e può comportare l'accoglimento della contestazione del contribuente.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare non solo l'esistenza della cartella, ma anche la disponibilità di una prova completa e verificabile della sua effettiva notificazione.
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