Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 309 del 21/06/2024

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto autorizza EngiNe s.p.a. a subentrare, dal giorno di adozione dell’atto, nella titolarità di una serie di approvazioni, omologazioni ed estensioni già rilasciate dal MIT per dispositivi di controllo/sicurezza stradale indicati in premessa. L’atto prende atto della trasformazione societaria di EngiNe s.r.l. in EngiNe s.p.a., della documentazione trasmessa e della dichiarazione di disponibilità di mezzi, capacità tecniche e documentazione per garantire l’invarianza del progetto e la conformità della produzione. Il decreto disciplina inoltre le condizioni di produzione e commercializzazione, imponendo conformità ai prototipi e alla documentazione depositata, nonché l’obbligo di riportare sugli esemplari gli estremi dei decreti e il nome del produttore.

Subentro della società EngiNe s.p.a. nella titolarità di approvazioni, omologazioni ed estensioni relative a dispositivi per la sicurezza stradale.

Subentro di EngiNe s.p.a. nella titolarità di approvazioni e omologazioni di dispositivi per la sicurezza stradale

Il decreto dirigenziale dispone il subentro di EngiNe s.p.a. nella titolarità di una serie di approvazioni, omologazioni ed estensioni già rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dispositivi tecnici destinati alla sicurezza stradale. L’atto è adottato in applicazione dell’art. 45 del Codice della strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, nell’ambito delle competenze della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto.

Base normativa e presupposti dell’istruttoria

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  • l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  • il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, relativo all’organizzazione del Ministero.

La motivazione amministrativa si fonda sulla richiesta di subentro presentata da EngiNe s.p.a., sulla documentazione integrativa trasmessa, sull’atto notarile di trasformazione societaria e sulle dichiarazioni rese dalla società in ordine alla regolare attività svolta e alla disponibilità di mezzi, documentazione e capacità tecniche idonee a garantire la continuità produttiva e la conformità dei prodotti ai prototipi già approvati od omologati.

Titoli amministrativi oggetto di subentro

In premessa il decreto elenca i numerosi decreti dirigenziali interessati, relativi alle famiglie di dispositivi "CELERITAS" ed "EnVES EVO", con successive estensioni e varianti. Tra questi figurano, a titolo esemplificativo, i decreti di approvazione originaria e di estensione dal 2009 al 2023, inclusi quelli di omologazione e successive estensioni per i modelli "EnVES EVO 1812", "CELERITAS MVD 2020", "CELERITAS MVD 2022" e le altre varianti indicate in tabella.

Il decreto precisa che il subentro riguarda la titolarità delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse con tali atti presupposti.

Soggetto subentrante e documentazione richiamata

Il soggetto subentrante è EngiNe s.p.a., con sede in loc. Sentino Ficaiole snc, 53040 Rapolano Terme (SI). Il Ministero richiama:

  • la nota dell’11 maggio 2024 con cui la società ha chiesto il subentro;
  • la nota del 29 maggio 2024 con la documentazione trasmessa;
  • l’atto notarile del 29 aprile 2024, rep. n. 17025, di trasformazione da EngiNe s.r.l. a EngiNe s.p.a.;
  • la visura camerale del 18 giugno 2024;
  • le dichiarazioni sostitutive rese il 29 maggio 2024;
  • le comunicazioni del 18 e 19 giugno 2024, con trasmissione dei manuali dei dispositivi.

Dispositivo

L’articolo 1 autorizza, dalla data del decreto, il subentro di EngiNe s.p.a. nella titolarità delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse nei decreti richiamati in premessa.

Condizioni per produzione e commercializzazione

L’articolo 2 stabilisce che i dispositivi prodotti e commercializzati in base al decreto devono:

  • essere conformi alla documentazione tecnica e ai prototipi già depositati presso il Ministero;
  • riportare indelebilmente su ciascun esemplare gli estremi dei decreti richiamati e del presente decreto, oltre al nome del produttore;
  • essere commercializzati unitamente ai relativi manuali, conformi alle copie depositate.

Le condizioni e i limiti contenuti nel decreto si applicano ai prodotti e alla relativa documentazione, per quanto non in contrasto con gli atti depositati e richiamati.

Punti principali

Presupposti normativi e amministrativi

Il provvedimento si fonda sull’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e sull’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativi alle procedure di approvazione e omologazione. Richiama inoltre il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186 sull’organizzazione del MIT.

Titoli tecnici oggetto di subentro

La premessa elenca numerosi decreti dirigenziali di approvazione, omologazione ed estensione riferiti a dispositivi delle serie "CELERITAS" ed "EnVES EVO" (e relative varianti), dal 2009 al 2023. Il subentro riguarda complessivamente tali titoli già rilasciati in favore del precedente soggetto titolare.

Documentazione a supporto del subentro

Il MIT dà atto della nota dell’11 maggio 2024 con cui EngiNe s.p.a. chiede il subentro, della successiva trasmissione documentale del 29 maggio 2024, dell’atto notarile di trasformazione da EngiNe s.r.l. a s.p.a. del 29 aprile 2024, della visura camerale e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Dispositivo di autorizzazione

L’articolo 1 autorizza EngiNe s.p.a., con sede in Rapolano Terme (SI), al subentro nella titolarità delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse, con efficacia dalla data del decreto.

Condizioni per produzione e commercializzazione

L’articolo 2 impone che i dispositivi prodotti e commercializzati siano conformi alla documentazione tecnica e ai prototipi depositati presso il Ministero e rechino indelebilmente gli estremi dei decreti citati e del presente decreto, oltre al nome del produttore. Inoltre, la commercializzazione deve avvenire unitamente ai manuali trasmessi, conformi alle copie depositate.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasportofinanziamenti e contributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.