Decreto dirigenziale n. 164 del 18/06/2024
Definizione del programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei corsi organizzati da istituti, enti o società ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce il programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura previsto, in alternativa ai corsi basic training/PSSR, tra i requisiti per conseguire il titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Disciplina inoltre la procedura per ottenere l’idoneità all’organizzazione del corso, i requisiti delle strutture e attrezzature, la durata minima, il numero massimo di partecipanti e il contenuto dell’attestato finale.
Definizione del programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura
Programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura
Il decreto definisce il programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura, previsto dal regolamento sui titoli professionali del diporto come requisito alternativo ai corsi basic training di sopravvivenza e salvataggio e PSSR per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. L’atto disciplina anche le modalità di riconoscimento dei soggetti organizzatori e gli standard minimi delle strutture didattiche e delle attrezzature.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama:
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, codice della nautica da diporto, in particolare l’articolo 36-bis, comma 1;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, come modificato dal d.m. 13 dicembre 2023, n. 227, in particolare l’articolo 4-bis, comma 2, lettera e).
La funzione del decreto è stabilire in modo puntuale il contenuto del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura, che può sostituire i corsi di addestramento di base e PSSR tra i requisiti richiesti per il titolo professionale indicato.
Soggetti legittimati a organizzare il corso e istanza di idoneità
Possono organizzare il corso, nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, le federazioni sportive aderenti al CONI, le associazioni nazionali di categoria del diporto, gli istituti, gli enti e le società interessate.
Per ottenere l’idoneità all’organizzazione del corso, i soggetti devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, indicando:
- per imprese o società, denominazione o ragione sociale, oggetto di impresa, sede legale ed eventuali sedi secondarie, con visura camerale;
- per le associazioni nazionali di categoria del diporto, atto costitutivo e statuto con indicazione del legale rappresentante;
- la documentazione che attesti la disponibilità di strutture conformi ai requisiti dell’articolo 2.
La Direzione generale verifica la completezza dell’istanza e comunica l’esito entro 30 giorni.
Obblighi di comunicazione e verifiche successive
Il decreto prevede un obbligo di aggiornamento in capo al titolare o al legale rappresentante: eventuali modifiche dei dati o dei requisiti inizialmente dichiarati, così come sospensione volontaria, ripresa o cessazione volontaria dell’attività, devono essere comunicate alla Direzione generale entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, con la relativa documentazione.
La Direzione generale può inoltre svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento del corso.
Strutture e attrezzature minime richieste
Per l’effettuazione del corso è necessaria la disponibilità di:
- un’aula di almeno 25 metri quadrati, con scrivanie o tavoli, sedie, arredi, lavagna, PC/laptop/tablet con schermo di almeno 10 pollici compatibile con video-proiettore, apparato VHF, dotazioni e strumenti tecnici e didattici per le lezioni, servizi igienici conformi e locale di segreteria separato dall’aula;
- una piscina adatta al nuoto per le esercitazioni pratiche sull’uso di zattere e giubbotti di salvataggio, dotata di adeguate attrezzature di sicurezza, servizi igienici e personale previsto dalla normativa vigente;
- almeno una zattera di salvataggio, giubbotti di salvataggio di categoria non inferiore a 150N per tutti i partecipanti, salvagente anulare con cima, boetta luminosa per salvagente, kit di fuochi e razzi per navigazione senza limiti di distanza dalla costa, luce ad attivazione automatica per cintura di salvataggio, imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza.
Programma del corso: parte teorica
Il corso ha durata complessiva minima di 20 ore ed è articolato in una parte teorica e una parte pratica.
La parte teorica comprende:
- piano di sicurezza, briefing con l’equipaggio su dotazioni, stivaggio, emergenze, responsabilità, chiamata Mayday, uso di EPIRB e razzi;
- responsabilità del comandante per la conduzione sicura dell’unità navale e responsabilità dei membri dell’equipaggio;
- cura e manutenzione delle dotazioni di sicurezza e delle altre attrezzature, inclusi controlli periodici, prese a mare, ombrinali, WC, impianti idraulici, luci di navigazione di riserva, marcatura delle dotazioni galleggianti, revisione di dispositivi come Jon buoy, MOB e Lifeslings;
- alimentazione del motore e controllo del serbatoio del carburante, con gli effetti del mare molto agitato;
- controllo dei danni allo scafo e loro riparazione, con misure per forte maltempo, rotture o perdite di timone, barra o frenelli, allagamenti da collisione o spiaggiamento, collisioni con altre unità o oggetti sommersi;
- condizioni meteorologiche avverse, compresi rischi, piani di emergenza, sicurezza in coperta, stivaggio degli oggetti, preparazione della cambusa, visibilità con luce bianca o stroboscopica, tecniche di timone e influenza di vento, fetch, onde, marea e corrente;
- recupero di uomo a mare, uso di fischietto e luce del giubbotto SOLAS, rilancio del Mayday, recupero veloce e assistenza al recuperato, modelli di ricerca e recupero;
- obbligo di soccorso ai sensi della Convenzione SOLAS, capitolo V, regola 33;
- ipotermia, sintomi, trattamento medico e tuta di protezione termica;
- organizzazione SAR;
- risorse per le previsioni meteorologiche, come radio, internet e Navtex;
- zattere e giubbotti di salvataggio, con particolare riguardo a cura, manutenzione, revisioni, dotazioni, grab bag, procedure di lancio, raddrizzamento e salita a bordo, recupero di persona con cima e di persona incosciente, organizzazione dell’equipaggio e psicologia della sopravvivenza, tipologie di giubbotti e sistemi di gonfiamento;
- fuochi a mano, razzi a paracadute, segnali luminosi e acustici, con uso, precauzioni, visibilità, durata, comportamento con forti venti e stivaggio.
Programma del corso: parte pratica
La parte pratica comprende:
- prova di nuoto con abbigliamento da cattivo tempo, con giubbotto da 150N e senza;
- simulazione di apertura di una zattera di salvataggio, procedura di raddrizzamento e salita in zattera dal bordo della piscina e dall’acqua;
- recupero di persona utilizzando una cima e tecniche di recupero o traino di persona incosciente;
- individuazione e uso delle dotazioni di sicurezza;
- segnalazioni con lo specchietto.
Partecipanti e attestato finale
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 persone per corso.
Al termine, ai partecipanti che abbiano conseguito esito favorevole viene rilasciato un attestato contenente:
- denominazione dell’ente di formazione;
- dicitura "Corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura";
- generalità e codice fiscale del frequentante;
- luogo e data di rilascio;
- timbro dell’ente di formazione;
- firma del titolare o del legale rappresentante dell’ente;
- firma del frequentante.
Il decreto è immediatamente rilevante per gli operatori del diporto che intendano organizzare il corso o utilizzarne l’attestato quale requisito sostitutivo nell’ambito dei titoli professionali previsti dalla normativa di settore.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua l’articolo 36-bis, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e l’articolo 4-bis, comma 2, lettera e), del d.m. 10 maggio 2005, n. 121, come modificato dal d.m. 13 dicembre 2023, n. 227. La finalità è stabilire il programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura, riconosciuto come alternativa ai corsi di addestramento di base e PSSR per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe.
Idoneità dei soggetti organizzatori
Federazioni sportive aderenti al CONI, associazioni nazionali di categoria del diporto, istituti, enti o società che intendono tenere il corso devono presentare istanza alla Direzione generale competente del MIT. La domanda deve indicare, a seconda del caso, i dati identificativi dell’impresa o società con visura camerale, l’atto costitutivo e lo statuto per le associazioni, nonché la documentazione sulla disponibilità di strutture conformi ai requisiti prescritti. La Direzione generale verifica la completezza dell’istanza e comunica l’esito entro 30 giorni. Variazioni dei dati o dei requisiti, sospensione, ripresa o cessazione dell’attività devono essere comunicate entro 30 giorni.
Strutture e attrezzature richieste
Per svolgere il corso è necessaria un’aula di almeno 25 mq con dotazioni didattiche e tecniche, un locale di segreteria separato e servizi igienici conformi alla normativa. È richiesta inoltre una piscina idonea per esercitazioni pratiche con adeguate misure di sicurezza e personale previsto dalla normativa vigente, nonché almeno una zattera di salvataggio e dispositivi individuali e collettivi di sicurezza, tra cui giubbotti di categoria non inferiore a 150N per tutti i partecipanti, salvagente anulare con cima, boetta luminosa, kit di fuochi e razzi per navigazione senza limiti di distanza dalla costa, luce automatica per cintura di salvataggio e imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza.
Programma formativo
Il corso ha durata minima complessiva di 20 ore ed è suddiviso in parte teorica e parte pratica. La parte teorica copre piano di sicurezza, responsabilità del comandante ed equipaggio, cura e manutenzione delle dotazioni, alimentazione del motore, gestione dei danni allo scafo, condizioni meteorologiche avverse, recupero di uomo a mare, obbligo di soccorso, ipotermia, organizzazione SAR, risorse per le previsioni meteorologiche, zattere e giubbotti di salvataggio, fuochi e segnali di emergenza. La parte pratica riguarda nuoto con e senza abbigliamento da cattivo tempo, uso del giubbotto da 150N, simulazione di apertura e raddrizzamento della zattera, salita dalla piscina e dall’acqua, recupero di persona con cima, uso delle dotazioni di sicurezza e segnalazioni con specchietto.
Attestato finale e limite partecipanti
Ai frequentanti con esito favorevole è rilasciato un attestato recante denominazione dell’ente di formazione, dicitura del corso, generalità e codice fiscale del partecipante, luogo e data di rilascio, timbro dell’ente e firme del titolare o legale rappresentante e del frequentante. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 persone per corso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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