Sentenza n. 1762/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottato il 21 febbraio 2023 dalla Questura di Cosenza – Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, nonché informativa dei Carabinieri richiamata a fondamento del diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, fondato sugli artt. 11 e 43 TULPS e su un’informativa dei Carabinieri del 2 maggio 2021 relativa a frequentazioni del padre con soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità locale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS e dell’art. 3 l. 241/1990, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e buon andamento. Ha contestato che vi fossero elementi personalmente riferibili alla sua affidabilità e ha sostenuto che la parentela non consentisse di presumere automaticamente il rischio di abuso delle armi. Ha inoltre lamentato che non fossero precisati l’identità e i precedenti dei soggetti frequentati dal padre, né le circostanze di tempo e luogo dei controlli, e che mancasse un accertamento sull’incidenza di tali rapporti sulla sua condotta. Ha infine dedotto di non convivere con il padre dopo la separazione dei genitori del 6 dicembre 2016, avendo vissuto stabilmente con la madre.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha escluso che fosse illegittimo il richiamo per relationem all’informativa dei Carabinieri, rilevando anche che non risultava una richiesta di accesso agli atti istruttori rimasta inevasa. Ha tuttavia ritenuto fondato il nucleo della censura relativo al difetto di istruttoria: le frequentazioni controindicate del padre possono astrattamente rilevare nella valutazione del rischio di abuso delle armi, anche per la possibile disponibilità delle armi da parte di un parente, ma l’amministrazione deve accertare e motivare la concreta incidenza del contesto familiare sull’affidabilità del richiedente. Nel caso concreto né il provvedimento né l’unica documentazione istruttoria depositata dimostravano convivenza o altri rapporti concreti tra il ricorrente e il padre. Il certificato storico di residenza prodotto dal ricorrente costituiva un principio di prova dell’assenza di convivenza, non neutralizzato dall’amministrazione. L’annullamento lascia impregiudicata la riedizione del potere. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Nella fattispecie, infatti, dal provvedimento impugnato e dalla documentazione istruttoria versata in atti (che, si ribadisce, è costituita unicamente dall’informativa della Stazione Carabinieri di-OMISSIS-del 2.5.2021, peraltro depositata dal ricorrente) non emerge alcunché -in termini di effettiva convivenza o di altri elementi indiziari da cui desumere l’esistenza di rapporti concreti tra il ricorrente e il suo genitore- tali da far presumere la sussistenza del rischio di un improprio utilizzo delle armi da parte del genitore del ricorrente, facendo leva sul rapporto parentale o anche contro la volontà di quest’ultimo.
Il potere di negare il titolo di polizia in ragione del rischio di abuso delle armi può considerare anche il contesto familiare, ma non può basarsi sulla sola parentela: occorre un’istruttoria che accerti elementi concreti idonei a collegare quel contesto al rischio prognostico riferibile al richiedente.
art. 3 l. 241/1990
L’Amministrazione procedente non può denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi.
Il diniego deve esporre, sulla base di un’istruttoria congrua, le circostanze di fatto che sorreggono il giudizio prognostico di pericolosità o inaffidabilità; la parentela con soggetti controindicati non basta senza una valutazione della sua concreta incidenza.
Massime di principio
- Il diniego di una licenza di porto d’armi può fondarsi su una valutazione prognostica del rischio di abuso e può tenere conto anche del contesto familiare, inclusa la possibilità che parenti possano ottenere la disponibilità delle armi del titolare.
- La sola parentela con soggetti controindicati non è sufficiente a giustificare il diniego del porto d’armi: l’amministrazione deve accertare e motivare la concreta incidenza dei rapporti familiari sull’affidabilità del richiedente, valutando circostanze quali la convivenza o l’abituale frequentazione.
- Quando il diniego è fondato sul rischio derivante dai rapporti familiari, l’istruttoria deve individuare elementi concreti idonei a sostenere il giudizio prognostico riferito al richiedente; l’assenza di tali elementi rende censurabile l’esercizio del potere.
- La motivazione per relationem a un’informativa non è di per sé illegittima quando gli atti richiamati non risultino sottratti alla conoscibilità dell’interessato; ciò non esonera l’amministrazione dall’adeguata istruttoria sulla concreta rilevanza dei fatti richiamati.
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