Sentenza del 21/02/2019 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU- TARI- locali adibiti a garage - tassabilità - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che i garage sono in via generale soggetti a TARSU/TARI, indipendentemente dal fatto che siano autonomamente accatastati o che consistano in posti auto assegnati in uso esclusivo. L'esclusione dalla tassazione è possibile solo se il contribuente fornisce la prova documentale dell'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti nei locali. In assenza di tale prova, la pretesa dell'ente impositore è legittima.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tassabilità dei garage, sostenendo che tali locali, autonomamente accatastati come unità immobiliari oppure costituiti da posti auto assegnati in via esclusiva all'interno di un immobile, non fossero suscettibili di produrre rifiuti e quindi non dovessero essere assoggettati a TARSU/TARI. La questione centrale riguarda l'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con idonea documentazione, l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti nei locali.
Norme richiamate
Disciplina TARSU/TARI sulla tassazione dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti
La tassazione si applica ai locali e alle aree che, per la loro natura e destinazione, sono potenzialmente idonei a produrre rifiuti. I garage non sono automaticamente esclusi dalla tassa.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Chi chiede l'esclusione o la riduzione della tassa deve dimostrare in modo concreto e documentale l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti, non essendo sufficiente la mera dichiarazione relativa all'uso del locale.
Massime di principio
- Un garage o posto auto è normalmente tassabile ai fini TARSU/TARI se rientra tra i locali o le aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti.
- La tassabilità non dipende necessariamente dall'accatastamento autonomo del garage: può riguardare anche posti auto assegnati in via esclusiva all'interno di un complesso immobiliare.
- Per ottenere l'esclusione dalla tassa, il contribuente deve fornire una prova documentale specifica dell'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti, non limitandosi ad affermare che il locale è utilizzato solo come autorimessa.
- L'assenza di produzione effettiva di rifiuti non coincide automaticamente con l'impossibilità oggettiva di produrli: conta l'idoneità potenziale del locale.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare il regolamento comunale e raccogliere documenti tecnici, planimetrie, certificazioni o altri elementi che dimostrino l'inutilizzabilità del locale ai fini della produzione di rifiuti.
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