Sentenza del 23/02/2017 n. 1606 - Comm. Trib. Prov. Milano
ESENZIONE ICI - Immobile concesso in comodato gratuito a un familiare - Mancata comunicazione al Comune - Spettanza dell'agevolazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'esenzione ICI dovesse essere riconosciuta in ragione dell'effettiva concessione dell'immobile in comodato gratuito al familiare, anche se non era stata presentata la comunicazione prevista dal Comune. Invocava, in particolare, i principi di buona fede e di prevalenza della sostanza sulla forma. La controversia riguardava quindi se l'omessa comunicazione fosse un mero adempimento formale oppure una condizione necessaria per ottenere l'agevolazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata comunicazione impedisce di fruire dell'esenzione ICI quando la disciplina comunale stabilisce espressamente che tale adempimento è condizione per il riconoscimento del beneficio. I principi di buona fede e di prevalenza della sostanza sulla forma non possono essere invocati per superare una formalità che svolge una funzione sostanziale di verifica e che è stata qualificata dalla normativa comunale come requisito dell'agevolazione.
Norme richiamate
Disciplina ICI e provvedimenti comunali sull'agevolazione per immobili concessi in comodato gratuito a familiari
La comunicazione richiesta dal Comune costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell'esenzione o dell'agevolazione, non un semplice adempimento privo di conseguenze sostanziali.
Principi di buona fede e di prevalenza della sostanza sulla forma
Tali principi non consentono di disapplicare una formalità quando la formalità stessa è stata prevista come requisito essenziale per ottenere il beneficio fiscale.
Massime di principio
- Quando una disciplina comunale subordina espressamente un'agevolazione fiscale alla presentazione di una comunicazione, dichiarazione o certificazione, l'omissione può comportare la perdita del beneficio anche se la situazione sostanziale richiesta esiste realmente.
- La distinzione tra adempimento formale e requisito sostanziale dipende dalla funzione attribuita alla formalità dalla normativa: se serve a consentire i controlli ed è prevista come condizione dell'agevolazione, non è normalmente sanabile invocando la prevalenza della sostanza sulla forma.
- Prima di applicare un'esenzione o una riduzione tributaria locale occorre verificare regolamento comunale, termini, modalità e natura degli adempimenti richiesti.
- I principi di buona fede e collaborazione possono avere rilievo nei rapporti tributari, ma non garantiscono automaticamente il beneficio quando manca un requisito procedurale espressamente imposto dalla disciplina applicabile.
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